Il Tirreno

LA SENTENZA

Morirono in due la Provincia paga 245000 euro

di Francesca Lenzi
L’incidente avvenne nella notte fra il 18 e il 19 dicembre del 2010, sull’Aurelia fra Donoratico e San Vincenzo
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L’incidente avvenne nella notte fra il 18 e il 19 dicembre del 2010, sull’Aurelia fra Donoratico e San Vincenzo

Si schiantarono contro un platano, ma l’albero era troppo vicino alla carreggiata

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PIOMBINO. Sono trascorsi più di cinque anni da quella notte di dicembre in cui Sene Baboucar e Sow Bassirou persero la vita tra San Vincenzo e Donoratico, in località Serragrande.
La Peugeot 306 rossa di Sene andò a schiantarsi contro uno dei platani che costeggiano l’Aurelia.
Il motivo non si è mai saputo: un malore, un animale, un colpo di sonno, o semplicemente la strada scivolosa. L’unica certezza due giovani uomini, entrambi senegalesi e operai agricoli, morti.

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Per i parenti di uno di loro, Sow, in quanto passeggero, almeno il conforto dell’indennizzo dell’assicurazione, per la famiglia dell’altro, Sene, il conducente della Peugeot, neppure quello.
A cinque anni di distanza, tuttavia, arriva la notizia di una sentenza che, oltre a rendere in sostanza giustizia a Sene, segna un precedente importantissimo per questo tipo di incidenti: una sentenza che ha condannato la Provincia a risarcire con 245mila euro i familiari di Sene Baboucar.


A ripercorrere il cammino di una causa iniziata nel 2013 e terminata soltanto qualche settimana fa è Alessandro Napoleoni, legale della famiglia del senegalese, morto a 38 anni nel dicembre del 2010, pochi giorni prima di rientrare nel paese di origine, dove avrebbe conosciuto il suo secondogenito.


L’inizio della causa. «Conoscevo un paio di ragazzi appartenenti alla comunità senegalese di Donoratico – racconta Napoleoni – Nei mesi precedenti avevamo stipulato con la comunità una convenzione per i servizi dello sportello del Movimento Consumatori. In questo senso, dopo la morte dei loro connazionali, si sono rivolti all’associazione per un aiuto nelle pratiche di rimpatrio delle salme. Da lì ho capito, nonostante non ci fossero precedenti a riguardo, come potessero esistere i presupposti per intentare una causa alla Provincia, responsabile della sicurezza lungo la strada teatro dell’incidente».


Articolo 26 del codice della strada. Causa che inizia soltanto nel 2013, basandosi sull’articolo 26 comma 6 del codice stradale che citiamo integralmente: «La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m». Distanza che ovviamente gli alberi piantati nella zona dell’incidente non rispettano. A supportare tuttavia la Provincia arriva la direttiva governativa del 1 giugno 2011 nella quale Altero Matteoli, allora ministro delle infrastrutture e dei trasporti, affermava: «Ad avviso del ministero, gli alberi impiantati prima dell’entrata in vigore del codice della strada non devono essere rimossi», decretando di fatto l’efficacia della normativa soltanto per quegli alberi piantati dopo il 1992.
Quelli lungo la strada dell’incidente in cui perse la vita Sene sono più vecchi, ma è proprio un motivo tecnico nell’ambito di questo aspetto a far vincere a Napoleoni la causa: «L’avvocato della Provincia ha giocato proprio sull’età precedente al 1992 degli alberi – spiega l’avvocato piombinese –. Io ho contestato questo dato e la Provincia non è stata in grado di provare l’anno in cui furono effettivamente piantati gli alberi».
Qualche settimana fa arriva così la sentenza che riconosce un risarcimento parziale ai familiari di Sene per un valore complessivo di 245mila euro, che la Provincia ha già pagato. «Parziale perché una perizia ha dimostrato la velocità elevata al momento dell’incidente – spiega Alessandro Napoleoni – Aspetto che secondo il mio parere cambia poco la sostanza di quanto accaduto, aprendo quindi la possibilità a un’eventuale riforma della sentenza».


Tutela faunistica e diritto alla salute. «Tengo a precisare comunque che, se anche la Provincia avesse potuto provare l’età degli alberi, avrei portato a conforto della mia tesi molte altre norme».
«La direttiva di Matteoli, infatti, mostra un contemperamento tra la tutela faunistica e il diritto alla salute, ma non può esserci dubbio tra quale dei due elementi debba essere più importante. Inoltre, pur senza essere rimossi, gli alberi avrebbero dovuto comunque essere coperti da barriere di protezione per attutire l’eventuale impatto».


Precedente importante. La sentenza nell’ambito della causa avanzata dai familiari di Sene, unica in Italia, apre chiaramente prospettive per altri processi. «Purtroppo tante persone hanno perso la vita in incidenti provocati dalla presenza di alberi lungo la strada – sostiene Napoleoni – Un risarcimento per danno parentale non restituisce il familiare deceduto, è vero, ma se esiste un ordinamento che ne riconosce l’indennizzo, è giusto avanzare richiesta, così come sarebbe bene che fossero presi provvedimenti concreti da parte di chi è responsabile per mettere in sicurezza la strada».
In tal senso è curioso l’intervento arrivato tempestivamente pochi giorni dopo la sentenza, lungo il viale della Principessa, nel tratto tra Baratti e la Casa Rossa, con il taglio di venti pioppi.
Operazione giustificata dalla Provincia di Livorno come «progetto di manutenzione della rete stradale», in ragione delle caratteristiche dell’albero, «vulnerabile al vento e soggetto a rotture di rami». Il tutto, sottolineando tra l’altro, come la «pericolosità, quindi, non fosse legata a possibili incidenti stradali, ma soprattutto alla possibilità di crolli di rami, anche di grosse dimensioni».
Tornando invece ai termini in cui sia possibile citare a giudizio il soggetto responsabile della strada in caso di incidenti, è ancora Napoleoni a chiarire il quadro: «La prescrizione per risarcimenti in cui sono coinvolti veicoli è di 2 anni – spiega l’avvocato – Nel caso però di una richiesta di risarcimento che derivi da una fattispecie di reato, si applicherà il più lungo termine di prescrizione previsto per il reato stesso, che nel nostro caso è l’omicidio colposo».
Per questo provvedimento vale il precedente di una sentenza del 18 luglio 2007 (tribunale di Perugia, sezione distaccata di Foligno), con la quale il responsabile Anas venne giudicato colpevole di omicidio colposo per la morte di una donna avvenuta in circostanze simili a quelle di Sene Baboucar.
 

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