Sicurezza
La Corte dei conti boccia il bilancio del 2013
Su tre irregolarità contestate i giudici confermano quella relativa ai flussi di cassa Ora il Comune ha sessanta giorni di tempo per apportare le dovute modifiche
PIOMBINO. Sessanta giorni per correggere il bilancio consuntivo del 2013. Lo ha stabilito la Corte dei conti che ha ordinato al Comune di provvedere in questo senso. I magistrati contabili hanno ribadito una grave irregolarità sulle tre emerse in sede di istruttoria: la «non corretta e integrale contabilizzazione delle movimentazioni dei flussi di cassa relativi alle entrate a specifica destinazione».
Accolte invece le controdeduzioni in relazione alle altre due contestazioni, che erano «la non corretta quantificazione della quota vincolata e disponibile dell’avanzo di amministrazione (a seguito del mancato rispetto del vincolo di destinazione dei proventi da sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada, che avrebbe comportato un disavanzo sostanziale di amministrazione per 153mila euro)»; e «la mancata conciliazione del conto del tesoriere con le scritture contabili dell’ente».
Nel primo caso, il Comune si è giustificato dicendo che «la precedente nota di contraddittorio è purtroppo da ritenersi completamente erronea, frutto di un disguido di comunicazione interna ai nostri uffici». E con riferimento al tesoriere, è stato attestato che «la mancata conciliazione di cassa si è verificata solo nel 2012 ed è stata affrontata e risolta come a suo tempo prospettato nel contraddittorio cartolare e nella deliberazione del consiglio comunale del 30 settembre 2014. Nel corso del 2013 invece c’è stata completa conciliazione tra il conto del tesoriere e le scritture contabili dell’ente. Restano del tutto veritieri sia il risultato di amministrazione sia tutti gli equilibri di bilancio e non ci sono effetti distorsivi sui bilanci degli esercizi successivi».
Pertanto, scrive la Corte, «non sussistono le suddette due irregolarità». Permane, invece, la terza: «Dall'esame istruttorio condotto sul rendiconto 2013 - scrive la Corte - è emerso che l’ente non ha proceduto a effettuare in bilancio la corretta e integrale contabilizzazione delle movimentazioni dei flussi di cassa relativi alle entrate a specifica destinazione, come previsto dall’articolo 180 del Testo unico degli enti locali per le modalità di riscossione, e dall’articolo 195 per il loro successivo utilizzo. E’ stata infatti rilevata la mancata e rilevante corrispondenza tra le riscossioni relative ai titoli IV e V dell’entrata e la consistenza delle entrate che vengono vincolate in termini di cassa».
Spiega la Corte che «il principio ispiratore del vincolo di cassa è da rinvenire nella necessità di distinguere tra le risorse che genericamente finanziano le spese del bilancio (in ossequio al principio di unicità del bilancio) e quelle che viceversa vanno a finanziare direttamente specifici interventi di spesa creando un collegamento diretto tra la risorsa che affluisce al bilancio e la spesa che con essa deve essere finanziata. Tale distinzione, oltre a essere un obbligo sancito dal legislatore, è al tempo stesso un principio di sana gestione che trova la sua legittimazione nella necessità di governo dei flussi di cassa e degli equilibri della stessa. L’assenza di una distinzione tra le diverse tipologie di entrata può comportare un utilizzo costante e ripetuto di entrate vincolate per il finanziamento di spese correnti che altera gli equilibri e non consente l’emersione di situazioni deficitarie o di sofferenza della cassa, consentendo al tempo stesso che eventuali situazioni di disavanzo finanziario, conseguenti al mantenimento in bilancio di poste attive non effettivamente esigibili, non trovino evidenza contabile»
Quindi la Corte, «con esclusione dei contributi regionali e/o trasferimenti se acquisiti a rendicontazione di spese già sostenute dall'ente», non ritiene corretta «la metodologia contabile di rilevazione delle poste vincolate in termini di cassa dell’ente, poiché la stessa non permette di definire l’ammontare complessivo delle entrate vincolate nella destinazione e l’eventuale loro impiego per il pagamento di spese correnti nel corso del 2013 (…). La grave irregolarità comporta, tra l’altro, una non corretta rappresentazione del fondo di cassa nel conto presentato dal tesoriere dell’ente e allegato al rendiconto della gestione 2013»
Per questo la Corte richiede «che vengano assunti provvedimenti adeguati a garantire una puntuale e affidabile rilevazione delle poste vincolate nell’ambito della gestione di cassa. In assenza di tale corretta gestione, infatti, non solo si determina una rappresentazione non veritiera delle effettive consistenze di cassa, ma, soprattutto, non vengono alla luce eventuali situazioni di precarietà del bilancio quali quelle che conseguono al ripetuto o costante utilizzo di fondi vincolati per il pagamento di spese correnti. Sintomo, questo, dell’impossibilità di finanziare le spese ordinarie con le risorse destinate alla generalità del bilancio».
Il Comune dovrà adottare entro sessanta giorni le misure correttive, in vista del successivo controllo spettante alla stessa Corte.
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