Italia
Quartieri, il Tar annulla le delibere e tutte le nomine Pd
Colpo di scena dopo il ricorso del Movimento 5 Stelle le modifiche al regolamento non sono valide
PIOMBINO. I consigli di quartiere attuali non sono più in carica, i membri del Pd andranno sostituiti con quelli degli altri partiti.
Arriva come una bomba sul Comune di Piombino la sentenza del Tar della Toscana che, accogliendo il ricorso del Movimento 5 Stelle, che oggi illustrerà i dettagli nel corso di una conferenza stampa, ha annullato le delibere del 5 e del 18 novembre scorsi, con le quali il consiglio comunale ratificò le nomine nei quartieri.
Il ricorso al Tar fu presentato da Daniele Pasquinelli, Enzo Papi, Francesco Gaeta, Annalisa Trio, difesi dall'avvocato Claudio Fiori.
Chiedevano l’annullamento della delibera del consiglio comunale 99 del 5 novembre 2014 “Regolamento per il funzionamento dei consigli di quartiere cittadini interpretazione autentica dell'art. 12” e della delibera 110 del 18 novembre 2014: “Ratifica composizione dei consigli di quartiere e nomina dei consiglieri”.
Cosa successe. Il problema nacque, in sostanza, dai soliti problemi interni al Pd che impedirono di scegliere in tempo utile i propri rappresentanti per i quartieri. Infatti il regolamento dei consigli di quartiere, risalente al 2009, prevede all’articolo 13 “i consigli di quartiere devono essere nominati ed entrare in carica entro 60 giorni dalla data di elezione del consiglio comunale” e all’articolo 12: “i consigli di quartiere sono ratificati dal consiglio comunale in proporzione percentuale ai voti ottenuti in ciascun quartiere dalle singole liste nelle ultime elezioni comunali. In base ai risultati delle elezioni, il sindaco provvede a comunicare ad ogni formazione politica che ha preso parte alle medesime il numero dei seggi ad essa spettanti per ogni quartiere. Entro e non oltre 20 giorni dalla data di ricezione di cui sopra, le formazioni politiche dovranno far pervenire i nominativi dei loro candidati al sindaco”. Infine il comma 5 dello stesso articolo stabilisce che “nel caso in cui una o più formazioni politiche non ritengano di presentare le proprie indicazioni o comunque non rispettino i tempi previsti, si procede all’assegnazione dei seggi vacanti fra le altre formazioni politiche sempre rispettando il quoziente elettorale”.
Il Pd, invece, non riuscì a venirne a capo in 20 giorni. Infatti il 27 giugno 2014 il sindaco Giuliani invitava le formazioni politiche che avevano ottenuto seggi in consiglio comunale “a comunicare nei tempi previsti dalla norma sopra riportata integralmente i nominativi da ratificare quali consiglieri di quartiere”.
Quindi, nei 20 giorni previsti dalla norma, tutte le formazioni politiche, ad eccezione del Pd, comunicarono i nominativi dei consiglieri designati. Quindi, secondo la norma, i seggi non assegnati al Pd dovevano essere attribuiti alle altre formazioni politiche. Solo l’8 agosto il Pd presentò la propria lista dei consiglieri di quartiere, mentre il successivo 25 agosto il Movimento 5 Stelle comunicò i nominativi dei soggetti a copertura dei seggi di propria spettanza rimasti vacanti.
Il blitz. Tutto lineare? Macché. Il Pd, restando senza consiglieri a causa del regolamento, decise così di cambiarlo. Su proposta della giunta con la deliberazione 99 del 5 novembre 2014 il consiglio comunale approvò così un nuovo articolo 12 del regolamento dei consigli di quartiere, con particolare riferimento al comma 5: “Nel caso in cui una o più formazioni politiche non ritengano di presentare le proprie indicazioni o non rispettino i tempi previsti, solo se tale mancato rispetto pregiudichi la formazione dei consigli di quartiere in aderenza alle previsioni regolamentari, si procede all’assegnazione dei seggi vacanti tra le altre formazioni politiche sempre rispettando il quoziente elettorale”. Insomma, un modo per nominare i propri rappresentanti lo stesso.
La sentenza. Per questi motivi è partito il ricorso al Tar, accolto con la sentenza 972 del 2015. Scrivono i giudici Armando Pozzi (presidente), Bernardo Massari e Alessandro Cacciari: «Nel merito il ricorso è fondato. Richiamando principi consolidati, affermati in relazione all’esercizio della funzione legislativa, ma certamente applicabili anche alla normazione di rango secondario, va rilevato che la potestà di emanare leggi interpretative con la connaturale portata retroattiva, può trovare giustificazione quando questa, risolvendosi nella enucleazione di una delle possibili opzioni ermeneutiche dell'originario testo normativo, sia volto a superare una situazione di oggettiva incertezza di tale testo».
E ancora: «Non pare potessero sussistere equivoci in merito all’interpretazione dell’articolo 12, comma 5, del regolamento. Non può esservi dubbio che l’applicazione dell’istituto della surroga, con l’assegnazione dei seggi vacanti alle altre formazioni politiche, non fosse sottoposto ad alcuna condizione, scaturendo automaticamente dall’omessa indicazione dei propri rappresentanti da parte del gruppo politico “inadempiente” (il Pd, ndr). Ne segue che all’inciso “solo se tale mancato rispetto pregiudichi la formazione dei consigli di quartiere in aderenza alle previsioni regolamentari”, introdotto attraverso la deliberazione consiliare impugnata, sia pure ossequiente ad una scelta politica-amministrativa del tutto legittima e comunque rispondente ad un fine (quello di assicurare, in ciascun consiglio di quartiere una rappresentanza proporzionale ai risultati elettorali conseguiti dalle formazioni politiche in lizza) non sprovvisto di logica e ragionevolezza, deve attribuirsi carattere innovativo e non interpretativo e, conseguentemente, retroattivo».
E concludono: «Poiché alla data del 5 novembre 2014 di approvazione della delibera si era già consumato il termine perentorio di 20 giorni per la designazione dei propri rappresentanti da parte delle formazioni politiche e pure quello di 60 giorni dalla proclamazione degli eletti al consiglio è altrettanto indubbio che, in qualche modo, l’atto impugnato va ad incidere su situazioni ormai acquisite».
@guifiorini
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