Il Tirreno

sentenza della cassazione

Motoscafò si rovesciò per l’onda, è naufragio

ROMA. Confermata dalla Cassazione la condanna a un anno e quattro mesi di reclusione per un giovane ragazzo, inesperto di mare, accusato di naufragio colposo per aver compiuto una brusca...

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ROMA. Confermata dalla Cassazione la condanna a un anno e quattro mesi di reclusione per un giovane ragazzo, inesperto di mare, accusato di naufragio colposo per aver compiuto una brusca decelerazione che fece imbarcare acqua mentre era alla guida di un motoscafo preso a noleggio all'Isola d'Elba, nel giugno del 2006, mentre le onde erano agitate e il vento soffiava forza cinque. Andrea C. che allora aveva 24 anni, aveva noleggiato con gli amici un Boston Whalers da dieci persone per vedere un relitto sommerso nella zona di Pomonte.

Giunto a destinazione, il ragazzo aveva effettuato una decelerazione “in conseguenza della quale, per l'abbassamento della prua e delle murate della barca a pelo d'acqua, un'onda giunta mezza laterale e mezzo di punta, fin per schiacciarne la punta con il conseguentemente imbarcamento di acqua e il capovolgimento del natante”. Solo le sue buone capacità natatorie e quelle dei suoi amici, tutti salvi, evitò il peggio e anche il motoscafo non subì danni. Senza successo, Andrea ha chiesto una riduzione della condanna sostenendo che in fin dei conti non era stato un naufragio vero e proprio.

Per la Cassazione, invece: “Appena il caso di evidenziare l'assoluta irrilevanza della circostanza costituita dalla mancata verificazione di danno o di conseguenze lesive per i passeggeri del natante, essendosi questi ultimi salvati solo accidentalmente, pur avendo obiettivamente corso un grave pericolo di vita, una volta naufragati in mare aperto”. Ricorda la Cassazione che per configurare il naufragio è sufficiente “che il natante non sia più in grado di galleggiare regolarmente”. Per quanto riguarda l'imprudenza di Andrea i supremi giudici sottolineano come “il mancato conseguimento della patente nautica e la relativa consapevolezza della propria inesperienza, piuttosto che integrare una ipotesi di scusabilità della condotta” valsa invece “a sottolinearne il più elevato grado di rimproverabilità. Essendo consapevole della propria imperizia trascurò ugualmente di rientrare in porto o di rimanere all'interno del golfo”. Invano, Andrea ha cercato di spostare la colpa sul noleggiatore del motoscafo sostenendo che gli aveva dato un natante inadatto. Gli “ermellini” gli hanno risposto - con la sentenza 26272 - che “l’eventuale riconoscimento di profili di responsabilità a carico del noleggiatore non sarebbe valsa a elidere i consistenti aspetti di rimproverabilità”.

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di Redazione web