Il Tirreno

Giudice respinge il ricorso dell’ex segretaria generale

Giudice respinge il ricorso dell’ex segretaria generale

Al Comune il primo round della battaglia legale ingaggiata con la funzionaria Non c’erano le condizioni per chiedere un provvedimento d’urgenza

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PORTOFERRAIO. Il Comune di Portoferraio ha vinto il primo round della battaglia legale con l’ex segretario generale dell’ente Maria Bisogno. Il giudice del lavoro di Livorno, dottoressa Francesca Sbrana, ha infatti respinto - con un’ordinanza datata 18 settembre - il ricorso ex articolo 700 del codice di procedura civile presentato dall’ex segretario, che aveva chiesto venisse accertata e dichiarata la illegittimità dell’atto firmato dal sindaco Mario Ferrari, con il quale era stata annullata la conferma dell’incarico della funzionaria. L’ex segretaria è stata pertanto condannata a rifondere in favore del Comune di Portoferraio le spese di lite, pari a 1.400 euro oltre all’Iva, Cpa e il 15% per le spese generali.

La decisione del giudice del lavoro era particolarmente attesa dall’amministrazione comunale di Portoferraio, che nel mese di agosto aveva deciso di non rinnovare il rapporto professionale con la dottoressa Bisogno e nel frattempo ha assunto come nuovo segretario generale Michele Pinzuti. Una decisione avversa da parte del giudice avrebbe comportato delle conseguenze - soprattutto economiche - per l’ente locale.

Il ricorso d’urgenza ex articolo 700 del codice di procedura civile è stato presentato lo scorso agosto dall’ex segretario del Comune: la prima udienza si è tenuta il 20 agosto, mentre l’ultima è stata celebrata dal giudice del lavoro mercoledì. Alla base della richiesta del provvedimento atipico d’urgenza il rischio, sostenuto dalla ricorrente, che «durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria – si legge nell’ordinanza – questo sia minacciato da un pregiudizio imminente o irreparabile». In particolare la richiesta di un provvedimento d’urgenza, si legge nell’ordinanza, è stato respinto dal giudice del lavoro in quanto non è stato ravvisato il “periculum in mora” (pericolo o danno causato dal ritardo). In sostanza l’ex segretario aveva chiesto un pronunciamento anticipato, dal momento che i tempi ordinari necessari per una sentenza nel merito avrebbero comportato «una grave lesione – si legge nell’ordinanza – alla propria immagine e del prestigio acquisito nel corso della sua carriera, oltre che una menomazione dell’aspetto retributivo» generato dalla messa in disponibilità dell’ex segretaria. Il giudice, tuttavia, ha considerato insufficienti le deduzioni allegate dalla parte ricorrente e pertanto ha respinto il ricorso.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

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