Il Tirreno

I punti blu non sono concessioni demaniali

I punti blu non sono concessioni demaniali

Una sentenza pilota del Consiglio di Stato fa chiarezza sul noleggio delle attrezzature balneari

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PORTOFERRAIO. «I punti blu non sono assimilabili e non possono sostituire le concessioni della spiaggia. E le concessioni possono essere rilasciate solo in base a un piano spiaggia definito dall’amministrazione comunale». È quanto il Consiglio di Stato ha stabilito con una sentenza recente, pronunciandosi su un ricorso presentato dalla società La Cannuccia, contro il Comune di Ardea (Roma). La sentenza assume un valore particolare anche per l’Elba, l’isola che conta un numero molto significativo di Punti Blu, dal momento che definisce una linea di demarcazione ben chiara tra le spiagge date in concessione e i punti blu, legati solo al noleggio delle attrezzature. Una linea di demarcazione che, basta guardare i numerosi interventi della Capitaneria di porto di Portoferraio a tutela della libera fruizione della spiaggia, non sono chiari sino in fondo.

Con una sentenza esemplare il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dalla società La Cannuccia, che gestisce un chiosco bar sul litorale di Ardea, contro il responsabile della sezione Demanio del Comune che revocava la concessione aggiuntiva per l’autorizzazione di occupazione di una superficie di 1990 metri quadrati sull’arenile davanti al chiosco bar. L’appellante ha contestato la sentenza del Tar del Lazio sostenendo che la convenzione avrebbe avuto durata stagionale e che, pertanto, la sua fondatezza era avvalorata dalle previsioni del piano di utilizzo dell’arenile, che avrebbe consentito l’ampliamento dei titoli concessori. Ma è a tale proposito che il Consiglio di Stato ha fissato dei paletti ben definiti. «L’appellante non ha mai ottenuto una concessione demaniale per l’esercizio di uno stabilimento balneare o di una spiaggia attrezzata – scrive il Consiglio di Stato – quel tratto di arenile è sempre stato assoggettato al regime di libera fruibilità da parte del pubblico. salva». «La semplice autorizzazione al noleggio di attrezzature balneari sulla spiaggia libera – aggiunge il Consiglio di Stato – non può sostituire il titolo accessorio. Parole chiare che, secondo Legambiente Arcipelago toscano, definiscono una linea di separazione chiara, facilitando l’interpretazione delle norme per i Comuni e per la Capitaneria di porto.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

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