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Caso Mancuso, ricorso inammissibile

Caso Mancuso, ricorso inammissibile

La Corte di Cassazione ha chiuso la battaglia giudiziaria a Rio Marina sul conflitto di competenze

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RIO MARINA. «Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse». Così la Corte di Cassazione ha chiuso la battaglia giudiziaria che vedeva contrapposte l’ex sindaco di Rio Marina, Paola Mancuso, e la sua principale avversaria politica, Cesarina Barghini. Barghini, candidata nel 2011 a primo cittadino con il sostegno del Partito democratico, a pochi mesi dalle elezioni aveva intentato un ricorso in tribunale contro Mancuso per far giudicare ai magistrati la presunta incompatibilità fra il ruolo di sindaco e quello, che ancora ricopre, di segretaria dell’Autorità portuale di Piombino e dell’Elba. La decisione finale si può riassumere in un nulla di fatto. I giudici hanno semplicemente preso atto che Paola Mancuso non è più sindaco di Rio Marina e hanno dichiarato il ricorso inammissibile proprio per carenza di interesse, condannando Cesarina Barghini al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, quantificate in 3.200 euro. Un ennesimo colpo di scena dopo che sia in primo grado sia in appello erano state emesse delle sentenze discordanti fra di loro. Il 21 ottobre 2011, infatti, Cesarina Barghini era uscita dall’aula di tribunale soddisfatta visto che i giudici di primo grado avevano accertato un conflitto di interesse fra la carica di sindaco di Rio Marina e quella di segretario dell’Appe, proprio per le scelte che l’Authority avrebbe potuto prendere in ambito portuale sul territorio piaggese. Mancuso aveva fatto ricorso in appello, sia per rivendicare le sue ragioni, sia per evitare di rinunciare al ruolo di sindaco, carica che ha comunque “perso” dopo essere stata sfiduciata a maggio da buona parte dei consiglieri comunali. Alla corte distrettuale di Firenze, la retromarcia. I giudici toscani scrivevano nella sentenza che «la situazione di incompatibilità non riguarderebbe i soggetti titolari di poteri amministrativi in senso proprio o che esercitano pubbliche funzioni, quale appunto l'Autorità portuale di Piombino e dell’Elba, che è una pubblica amministrazione». Secondo i giudici «l’Authority non potrebbe provvedere, neppure indirettamente, alla gestione delle operazioni portuali, tenuto conto della separazione, di origine comunitaria, tra le funzioni pubbliche di regolazione e promozione dell'attività di impresa e la gestione diretta dei servizi».

(s.t.)

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