Sicurezza
Cave rumorose? Il Tar dà ragione al ricorso Solvay
Paolo Federighi
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Un impianto della cava Solvay a San Carlo 2 MINUTI DI LETTURA
SAN VINCENZO. La seconda sezione del Tar della Toscana ha accolto il ricorso della Solvay Chimica Italia spa contro il Comune di San Vincenzo relativamente al piano di zonizzazione acustica approvato dal consiglio comunale il 19 settembre 2005. Il piano comunale di classificazione acustica (Pcca) ha il fine di fissare gli obiettivi di uno sviluppo sostenibile del territorio nel rispetto della compatibilità acustica. Col ricorso, proposto alcuni anni fa, Solvay richiedeva l'annullamento delle parti della delibera in cui si classifica la zona nella quale la società esercita l'attività di cava parzialmente in classe V e parzialmente in classe IV, anziché, come la società richiedeva, in classe VI (area di zonizzazione acustica esclusivamente industriale). La Solvay svolge attività di cava fin dal 1928 nella frazione di San Carlo, ed il calcare estratto è materia prima indispensabile per il ciclo industriale dello stabilimento chimico della stessa società a Rosignano. L'autorizzazione all'attività di cava, rilasciata dall'amministrazione nel 1981, è stata rinnovata per 20 anni il 7 febbraio 2006. Con la delibera del settembre 2005, il piano di zonizzazione acustica, secondo Solvay, avrebbe leso gli interessi connessi allo svolgimento dell'attività di cava. Le osservazioni di Solvay su questo punto non sono state accolte dal Comune, che avrebbe rifiutato di classificare la zona di attività mineraria come solo industriale per motivi connessi con lo sviluppo del territorio e lo scoppio delle mine. Ma il piano strutturale vigente prefigura per tale area uno sviluppo esclusivamente industriale. Secondo il Tribunale amministrativo regionale il Comune avrebbe arbitrariamente assentito un'attività che può essere svolta solo in certe classi acustiche, mentre dall'altra parte avrebbe previsto, per tali aree, classi acustiche che non ne consentono l'esercizio. In pratica, il Comune avrebbe imposto, con l'inserimento in classe V e IV (e non nella VI, come richiesto dalla società) limiti acustici più gravosi a carico di tale attività, non tenendo conto del criterio della preesistente destinazione d'uso del territorio. Per il Tar, il Comune ha usato il piano regolatore come riferimento del piano acustico, nonostante lo strumento urbanistico disciplini l'assetto del territorio ai fini urbanistici ed edilizi, mentre la classificazione acustica riguardi l'effettività fruibilità dei luoghi. Il Tar ha accolto il ricorso Solvay ed ha disposto l'annullamento della delibera di approvazione del piano acustico oggetto di impugnazione.
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