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Revocata la protezione internazionale per spaccio, il Tar gli dà ragione: provvedimento illegittimo

di Massimo Donati
La sede del Tar della Toscana
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La sede del Tar della Toscana

La denuncia per spaccio non giustifica la revoca

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LARCIANO.  Era stato denunciato a piede libero per il reato di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio e, per questo, cinque giorni dopo, la prefettura di Pistoia aveva disposto nei suoi confronti la revoca delle misure di accoglienza. Così, il giovane extracomunitario richiedente protezione internazionale era stato costretto a lasciare la struttura nel comune di Larciano in cui era ospitato.

Era il 22 maggio 2019. Adesso, dopo più di tre anni e mezzo, accogliendo il ricorso da lui presentato, il tribunale amministrativo regionale ha sentenziato che quel provvedimento è stato illegittimo e lo ha revocato. Perché, nel novembre 2019, la Corte di giustizia europea ha stabilito che per nessun motivo un paese membro dell’Unione può applicare come sanzione a un extracomunitario che chiede protezione internazionale quello della revoca delle misure di accoglienza. Neppure in quei casi che, fino a tale sentenza interpretativa da parte della “grande sezione”, giustificavano il provvedimento di revoca.

Già di per sé, comunque, non sarebbe stato applicabile quanto previsti dall’articolo 20 della direttiva 33 del 2013 del parlamento europeo (“Norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale”) che recita che “gli Stati membri possono prevedere sanzioni applicabili alle gravi violazioni delle regole dei centri di accoglienza nonché ai comportamenti gravemente violenti”. Nel caso specifico, il giovane extracomunitario non aveva commesso alcuna di tali violazioni ma era stato solo denunciato per spaccio di lieve entità.

Inoltre, come detto, a restringere ulteriormente i poteri sanzionatori degli Stati membri è arrivata la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, che ha stabilito che “tale disposizione – spiegano i giudici del Tar della Toscana – deve essere interpretata nel senso che alcun provvedimento sanzionatorio nei confronti dei richiedenti protezione internazionale ammessi alle misure di accoglienza può consistere nella revoca di queste ultime. La disposizione si pone quindi in contrasto con la citata direttiva 2013/33... che deve pertanto essere disapplicata”.

Per questo il Tar ha accolto il ricorso.
 

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