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LAVORI AGLI ALBERGHI 

Provincia condannata a risarcire un’azienda

M.S.
Provincia condannata a risarcire un’azienda

La ditta Lorenzini fu esclusa dalla gara per i lavori al ponte ma ha fatto ricorso al Tar e ora deve avere 23mila euro 

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PESCIA. Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana ha condannato la Provincia di Pistoia al risarcimento di poco più di 23 mila euro a favore della ditta di costruzioni Lorenzini di Ponte Buggianese. Il Tar ha, infatti, giudicato illegittima l’esclusione della ditta dalla gara per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza del viadotto di salita sul ponte degli Alberghi.

Il 18 ottobre del 2019 l’amministrazione provinciale affidava i lavori alla Gualtieri Costruzioni di Campobasso per 107.300 euro più Iva. Le operazioni di gara sono state esperite in forma interamente telematica sulla piattaforma Start della Regione Toscana. La gara è stata gestita dalla Stazione unica appaltante della Provincia e ha avuto luogo nelle giornate del 15 e 17 ottobre 2019 in seduta pubblica. I lavori si sono resi necessari a seguito delle lesioni rilevate su una delle pile del ponte, lesioni che avevano imposto all’amministrazione l’adozione dell’ordinanza di chiusura della circolazione.

I lavori aggiudicati riguardavano il consolidamento della pila in questione e anche interventi manutentivi sulle altre quattro pile. Il Rup (Responsabile unico del procedimento), a seguito dell’esito negativo della verifica di congruità del costo della manodopera, aveva disposto l’esclusione della Lorenzini dalla gara. L’azienda però ha impugnato l’atto di esclusione davanti al Tribunale amministrativo e fatto domanda di risarcimento del danno che ne avrebbe ricavato.

Con una prima sentenza, il Tar aveva accolto il ricorso principale, dichiarando l’illegittimità del provvedimento impugnato e disponendo di verificare se vi fosse stato un effettivo scostamento fra il costo della manodopera dichiarato dalla ricorrente e quello tabellare. Ciò che è emerso dalla verifica è che il costo del personale preventivato dalla ditta è esattamente uguale rispetto a quello presente all’interno delle tabelle ministeriali, se si assume che il monte ore di lavoro necessario per eseguire l’appalto sia quello indicato dalla Lorenzini.

Il Rup anziché chiedere chiarimenti all’impresa in ordine a fattori di base dai quali scaturiva il costo complessivo del personale dalla stessa dichiarato, si è limitato a confrontare tale costo con quello preventivato dalla Stazione appaltante e a constatare illegittimamente la sussistenza di uno scostamento fra i due importi.

L’offerta della Lorenzini, se ammessa, invece, sarebbe stata la migliore sulla scorta del criterio del minor prezzo previsto dalla legge, e quindi l’esclusione le ha causato un danno che l’ente provinciale adesso dovrà risarcirle.

M.S.



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