Italia
Il Tar accoglie il ricorso la sala slot di Pieve deve restare aperta
pieve a nievole. La sala slot era attiva ormai da oltre quattro anni quando, per aver acquistato la maggioranza delle quote, il legale rappresentante era diventato l’altro tra i due soci che l’avevano aperta. Che, per questo, si era presentato in questura per ottenere il passaggio a suo nome dell’autorizzazione a gestirla. E con sua grande sorpresa, pur essendo la sede rimasta la stessa, così come il nome della società, si era sentito dire di no: anche la loro, a causa di tale cambio al vertice, doveva essere considerata al pari delle nuove sale gioco in cui si puntano e scommettono soldi, e per questo rispettare la distanza minima di 500 metri dalle scuole introdotta dalla legge regionale nel frattempo entrata in vigore.
Un fulmine a ciel sereno per Matteo Dimarco, nuovo legale rappresentante della “L’Eccezione snc”, e il socio Daniele Martone, che lo era stato fino al luglio 2017. Che vedevano a quel punto già persi tutti i soldi investiti nella loro “Sala slot Videolottery” , aperta a Pieve a Nievole, in via Empolese. A far tirare loro un sospiro di sollievo, lo scorso 9 ottobre è arrivata la sentenza del Tribunale amministrativo regionale che ha annullato il provvedimento con cui, il 16 gennaio 2018, la questura aveva respinto l’istanza per il passaggio del “titolo di polizia” da Martone a Dimarco.
La questura aveva detto no sostenendo che, in base al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, le autorizzazioni di polizia sono “personali” e non riconducibili ad una società. Per cui rilasciare una nuova autorizzazione a una persona diversa equivaleva ad autorizzare una nuova sala giochi con vincite in denaro. Tenuta al rispetto delle regole nel frattempo introdotte. In particolare la distanza minima dalle scuole di ogni ordine a grado: in questo caso dalla scuola materna “Andersen” di via Emilia, distante, secondo le misurazioni fatte dai vigili urbani di Pieve, solo 261 metri.
Una interpretazione errata questa secondo i giudici del Tar. Che nella sua sentenza richiama anche una circolare del ministero dell’Interno del 21 maggio 2018 secondo la quale per “nuove autorizzazioni, soggette al controllo della questura, dovrebbero solo intendersi quelle relative all’apertura di nuovi esercizi in senso “fisico-materiale”. La questura doveva limitarsi a verificare se per “il nuovo socio maggioritario e legale rappresentante sussistessero i requisiti soggettivi di moralità prescritti dalla legge”. —
M.D.
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