Il Tirreno

Montecatini

Tassa di soggiorno non versata condannato anche il curatore

Massimo Donati
I giudici della Corte dei Conti
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I giudici della Corte dei Conti

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MONTECATINI. Per gli albergatori le bacchettate stanno ormai arrivando da tempo. E da tre direzioni diverse: le pesanti condanne penali per peculato in tribunale, le salate sanzioni comunali, le condanne per danno erariale da parte della Corte dei Conti. Ma finora non era mai capitato che a rispondere del mancato versamento nelle casse del Comune dell’imposta di soggiorno riscossa dai clienti ospitati fosse anche il curatore fallimentare di un hotel andato in bancarotta.. Fatto sta che lunedì scorso i giudici contabili della Toscana hanno condannato il commercialista Federico Giotti a pagare al Comune di Montecatini 43.000 euro, in solido con Mario Tofani, legale rappresentante della società in stato di fallimento Montecatini Tourist Service, che, nella città termale, rispettivamente in via Puglia e in via Torino, gestiva gli hotel Palladio e Rubens. Il periodo dell’omesso versamento va dal gennaio 2016 al marzo 2017.

Sono decine gli albergatori montecatinesi che, a causa di contingenti crisi di liquidità, si sono ritrovati in questi ultimi anni ad attingere per pagare bollette e quant’altro a quei soldi che, trimestralmente, dovrebbero invece confluire nelle casse del Comune senza essere toccati. In attuazione delle norme sul federalismo fiscale municipale, il Comune di Montecatini, nel proprio regolamento esecutivo, ha previsto che il gestore della struttura ricettiva abbia il compito di riscuotere l’importo dovuto, riversandolo poi nelle casse comunali.

La Corte dei conti, già in precedenti sentenze, ha stabilito che, sebbene «estraneo al rapporto tributario, non assumendo la funzione di sostituto o responsabile d’imposta», il gestore di un hotel, dato che il regolamento comunale di Montecatini lo prevede, «è chiamato a svolgere una funzione strumentale ai fini dell’esazione dell’imposta, il cui esercizio lo pone in una situazione di disponibilità materiale delle somme riscosse, indubbiamente di natura pubblica, e tali da qualificarlo come agente contabile nella sua qualità di “agente contabile della riscossione”».

Adesso, la Corte dei conti ha stabilito che la responsabilità del danno erariale debba cadere anche sul curatore fallimentare, anche se, come in questo caso, nominato successivamente al periodo del manato versamento, cioè il 6 novembre 2017. —


 

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