Gioco
«È rifugiato politico e può lasciare l’Italia anche se non paga i 20mila euro di multa»
Montecatini, il Tar annulla il no del questore al rinnovo del “passaporto” a un profugo condannato a una sanzione per spaccio di droga
MONTECATINI. I quattro anni di reclusione li ha già scontati, ma i 20. 000 euro di multa non li ha mai pagati. E per questo, per garantire la completa espiazione della pena, la questura di Pistoia gli ha negato il rinnovo del passaporto, o meglio, del “titolo di viaggio”. Ma, anche se giudicato e condannato come spacciatore, per lui, rifugiato politico tutelato dalla Convenzione di Ginevra del 1951 e dalla norme europee, non valgono le disposizioni di legge a cui devono sottostare le comuni persone – italiane o straniere che siano – che commettono reati nel nostro paese. A sentenziarlo mercoledì scorso, il Tribunale amministrativo regionale, che ha accolto il ricorso presentato dal rifugiato nigeriano (residente in Valdinievole), dichiarando illegittimo e annullando il provvedimento con cui, il 12 ottobre 2017, il questore aveva respinto la richiesta di rinnovo del documento necessario per l’espatrio.
Al centro della causa amministrativa, la legge 1185 del 1987, in materia di passaporti. Che all’artico 3 prevede come non possano ottenere il passaporto “coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda”. Non una pena accessoria questa, ma una forma di garanzia finalizzata all’esecuzione della condanna penale: una garanzia che il condannato non si sottragga alla giustizia recandosi in luoghi sui quali non è esercitata la sovranità dello Stato italiano.
Su queste disposizioni ha basato la propria decisione la questura di Pistoia, prendendo atto di come il rifugiato nigeriano non abbia mai ottemperato al pagamento della pena pecuniaria stabilita dalla sentenza del 1° ottobre 2009 (irrevocabile il 1° gennaio 2010) emessa dalla Corte d’appello di Ancona, con cui l’uomo veniva condannato a 4 anni di reclusione e 20. 000 euro di multa per spaccio di stupefacenti.
Però sbagliando, secondo il Tar della Toscana. I giudici amministrativi, nella loro sentenza, premettono, sì, che l’articolo 3 ha lo scopo di assicurare “l’effettività della sanzione penale”, e che per questo va applicata a tutti coloro che si trovano sul territorio dello Stato, italiani e stranieri. Tuttavia spiegano che “per il rifugiato politico vige uno statuto particolare, orientato alla massima tutela di tale categoria”.
Il decreto legislativo 251 del 2007 prevede che per consentire i viaggi al di fuori del territorio italiano la questura rilascia ai rifugiati un documento di viaggio in base alla Convenzione di Ginevra. Rilascio e rinnovo possono essere negati solo in presenza di “gravissimi motivi attinenti la sicurezza nazionale e l’ordine pubblico”.
«Pare evidente – spiega il Tar – che l’ esigenza di assicurare l’effettività della pena per un comune reato, non possa rientrare fra tali “gravissimi motivi”... che potrebbero invece verificarsi nel caso... di gravissimi delitti contro la personalità dello Stato, ovvero collegati al terrorismo, o più in generale di minaccia nei confronti della sicurezza interna o esterna dello Stato».
Infondate, infine, le obiezioni avanzate durante l’udienza dal ministero dell’Interno, del rischio di discriminazioni rovesciate in danno dei cittadini italiani: per i rifugiati «tali garanzie sono imposte da vincoli internazionali e prevalgono sull’esigenza dello Stato di assicurare l’effettiva esecuzione della condanna penale». —
Non lasciare decidere l'algoritmo:
scegli Il Tirreno per le tue notizie su Google
