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La tassa dei rifiuti dovuta solo nel periodo d’apertura

La tassa dei rifiuti dovuta solo nel periodo d’apertura

Albergatore ricorre alla commissione tributaria e vince anche in secondo grado Ritenuta “abnorme” la tassa di 7.700 euro a fronte di soltanto 20 presenze

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MONTECATINI. Una rivoluzione targata Tari (o Tares, o Tarsu, a seconda dell’anno di riferimento). E la “rivoluzione” del tributo sui rifiuti sta nel fatto che per la prima volta ben due gradi di giudizio abbiano riconosciuto il diritto a pagare la tassa solo per il periodo in cui un albergo (nella fattispecie l’hotel Continentale di viale Puccini, il cui titolare è il monsummanese Bruno Bindi) è rimasto aperto e attivo. Si badi bene: il regolamento comunale già prevede sgravi e facilitazioni per gli alberghi cosiddetti stagionali (con abbattimento della Tari del 10 per cento per chi resta aperto 8 mesi l’anno, del 15% per 7 mesi e del 30% per 6 mesi), ma in questo caso si tratta di un hotel che ha mantenuto la licenza annuale (categoria ben distinta dallo stagionale), seppure lavorando in via effettiva solo in alcuni periodi. «Quel che ha fatto il mio cliente – dice il commercialista Raffaele Niccoli – è stato comunicare al Comune la sospensione dell’attività, svolta per soli cinque mesi, dal 1° luglio al 30 novembre 2013, per un totale di presenze (solo 20) peraltro irrisorio. Ma l’ufficio pubblico ha ugualmente conteggiato la Tari (per un importo di 7.773 euro) come se l’albergo fosse rimasto aperto tutto l’anno. Abbiamo quindi presentato un ricorso dimostrando, anche attraverso le comunicazioni delle presenze degli ospiti fatte alla questura, che la struttura aveva lavorato solo per pochi mesi».

Nel 2015 la prima (forse) sorpresa (“Finora in materia non c’era una giurisprudenza chiara”, spiega Niccoli): la commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso dell’albergatore. E ora è arrivata la conferma anche nel secondo grado di giudizio, da parte della commissione tributaria regionale (il Comune ha già presentato appello in Cassazione).

Nel frattempo l’albergo ha sospeso tutti i pagamenti delle tariffe sui rifiuti relativi anche agli anni a seguire, nonostante le sollecitazioni da parte del Comune. «E ora siamo pronti a impugnare anche la cartelle Tari del 2014, del 2015 e del 2016», conclude Niccoli. “La pretesa tributaria – si legge nella sentenza – deve rispondere a criteri di ragionevolezza, divenendo, in caso contrario, incomprensibile per il cittadino contribuente”. Facendo poi riferimento alle sole 20 presenze, la commissione tributaria rileva che “il tributo richiesto viene a incidere in maniera abnorme sui ricavi della struttura determinandone, sicuramente, in un periodo nemmeno tanto lungo, la chiusura definitiva. Il Comune ha a disposizione tutti gli strumenti per accertare la rispondenza al vero di quanto dichiarato dal contribuente e in caso contrario sanzionarlo pesantemente”. Quindi, “per ricondurre il tributo a criteri di ragionevolezza ed equità, deve ridursi la pretesa tributaria ai soli mesi di apertura della struttura”, ovvero “una somma pari ai cinque dodicesimi di quanto richiesto”.

David Meccoli

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di Redazione web