Proteste
«Avvisi di accertamento illegittimi»
Nuove polemiche sulle “cartelle pazze” di Ici e Tarsu: scende in campo l’ex segretario comunale Fabio Rossi
PESCIA. «La procedura adottata dagli uffici nella compilazione degli avvisi di accertamento ici e tarsu notificati ai contribuenti non è corretta». A tornare sulla spinosa questione degli accertamenti fiscali, ribattezzati “cartelle pazze” è ancora una volta Fabio Rossi, ex ragioniere capo del Comune di Pescia.
«Le argomentazioni apparse sui quotidiani locali non sono per niente convincenti - ha ribadito con forza Rossi - il loro contenuto molto politico e poco tecnico ha generato solo confusione e malcontento».
Il riferimento è alle dichiarazioni dell'assessore alle finanze comunali Roberto Peria, che all'invito di annullare gli accertamenti notificati (rivolto all'amministrazione sia da parte della maggioranza che da parte dell'opposizione) per via della mancanza, sugli atti, della firma del dirigente responsabile rispondeva che: «vista la notevole mole di accertamenti che da quasi dieci anni, vengono emessi dall’ufficio, si è optato per apporre la firma con l’indicazione a stampa del funzionario responsabile del tributo come prescritto dalla legge 549/95. Tutti gli avvisi di accertamento notificati negli ultimi dieci anni sono stati redatti e sottoscritti con queste modalità».
Lo smentisce Rossi, dicendo che: «è palese che la legge 549/95 consente la sostituzione della firma autografa con l’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile (in questo caso Antonella Bugliani), ma questo è attuabile solo se preventivamente il nome del responsabile autorizzato a tale procedura, sia stato indicato in apposito provvedimento».
In sostanza, secondo l'ex funzionario del Comune si devono verificare due condizioni affinchè il funzionario possa evitare di firmare materialmente gli avvisi di accertamento sostituendo la firma con la stampa del proprio nominativo.
«Il primo è che gli atti devono essere prodotti da sistemi informatici automatizzati - spiega Rossi - il secondo è che il nome del soggetto responsabile deve risultare da un apposito provvedimento di livello dirigenziale, per consentire al contribuente una rapida verifica circa la legittimità dell’atto». Nel caso del Comune di Pescia, invece, la determina non è mai stata adottata. «Proprio in ragione di ciò - prosegue Rossi - l’avviso di accertamento dei tributi locali è illegittimo, poichè il nominativo della firma stampata non è stato preventivamente individuato come specificato sopra (lo prevede la sentenza della Corte di Cassazione numero 9627 del 13.6.2012 ). Non vi è alcun dubbio che gli avvisi di accertamento emessi prima e dopo siano nulli per manifesta mancanza di un elemento essenziale quale la sottoscrizione e pertanto sono impugnabili nei tempi e nei modi previsti dalle procedure».
L’amministrazione comunale, pertanto, secondo l'ex ragioniere «ha il dovere di ammettere l’errore commesso ed adottare, pertanto, un provvedimento di annullamento di tutti gli avvisi illegittimi».
Maria Salerno
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