Sicurezza
Imu sui terreni Da rivedere i criteri per il pagamento
Interrogazione di Forza Italia: «Il piano regolatore non può essere usato come criterio di classificazione»
PESCIA. In teoria sono aree edificabili, in pratica no. Ma lo stesso devono pagare l'Imu come se si trattasse di terreni su cui si può costruire. È il caso sollevato nell'interrogazione presentata dai consiglieri di Forza Italia Luca Biscioni e Gianpaolo Pieraccini. Apparentemente si tratta solo di una questione tecnica, in realtà per molti cittadini è una questione di bei soldi da sborsare per un presunto diritto che - in realtà - non hanno.
Proviamo a spiegare in modo semplice quello che semplice non è. L'imposta sugli immobili si applica anche ai terreni edificabili. Per stabilire quelli che sono tali si guarda il piano regolatore e si agisce di conseguenza. Tutto logico, ma, essere proprietari di un terreno inserito dal Prg in un'area edificabile non vuol dire, automaticamente, che su quel terreno si possa costruire. Servono altre cose (per esempio un piano particolareggiato o un permesso per costruire) altrimenti quel terreno è edificabile solo in teoria. E di casi del genere a Pescia ve ne sarebbero diversi.
Da qui l'interrogazione di Forza Italia: «Molti cittadini lamentano l'applicazione di un tributo su aree che, pur essendo inserite in zone edificabili, di fatto non possono essere oggetto di edificazione».
«La Cassazione con sentenza del 16 novembre 2004 ha stabilito che il terreno, pur inserito nel Prg come area edificabile, ma di fatto soggetto a vincolo d'inedificabilità deve essere considerato e tassato ai fini Ici, come terreno agricolo, in quanto di fatto non è utilizzabile a scopo edificatorio».
Insomma un terreno che nel piano regolatore rientra tra le aree edificabili può benissimo essere un terreno su cui non si può costruire (un paradosso, ma è così) e, per la Cassazione, in quel caso sull'area deve essere applicata un'imposta (all'epoca Ici, oggi Imu) da terreno agricolo. E quella del 2004 non è l'unica sentenza della Cassazione a sostenere questa tesi: «A nostro modo di vedere si tratta di una palese ingiustizia equiparare un'area edificabile soggetta a intervento diretto (permesso a costruire) rispetto a un'area che, al contrario, prima di divenire realmente edificabile deve passare dall'adozione e successiva approvazione di un piano di lottizzazione o piano attuativo. La stessa Cassazione nel settembre 2006 ha sancito che non è sufficiente l'inserimento in area edificabile sul Prg per applicare l'imposta, ma il pagamento dell'imposta è subordinato all'effettivo utilizzo dello stesso».
Non solo, ma nel caso di Pescia c'è anche "un'aggravante", in quanto la legge regionale «impone al Comune di Pescia di non rilasciare permessi a costruire su aree edificabili, in quanto lo stesso Comune è sprovvisto di regolamento urbanistico o, come si chiama ora, di un "piano operativo", e pertanto il Comune viene attualmente a trovarsi sotto una sorta di vincolo di inedificabilità per qualsiasi terreno edificabile». In sintesi: essere inseriti tra la aree edificabili nel Prg non vuol dire nulla senza il regolamento urbanistico.
Da qui le domande al sindaco, per chiedere «se ritiene necessario, per giustizia sociale, verificare, chiedendo un parere al ministero delle Finanze, se è applicabile o meno la tassazione sulle aree soggette all'approvazione di piani attuativi» e se «in presenza di un vincolo di inedificabilità causato dall'ente stesso per inadempienza, il pagamento dell'imposta per il periodo di riferimento (da novembre 2014 e fino all'adozione del piano operativo) non debba essere sospeso perché come pronunciato dalle sentenze di Cassazione le aree sono da considerare tutte agricole».
Infine Forza Italia chiede al sindaco se «non ritiene, in subordine, di applicare una sensibile riduzione alla tabelle approvate con il regolamento per l'applicazione dell'Imu che stabiliscono un prezzo al metro quadro per quelle aree edificabili».
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