Attenzione
Parlanti non vuole la pensione della moglie che ha ucciso
A dichiararlo sono i legali dell’uxoricida, Luca Bisori ed Enrico Zurli, che aggiungono anche che il loro cliente non ha mai avuto neppure l’intenzione di chiedere all’Inps di riscuoterla anche se, a rigor di legge, finchè la sentenza di condanna non diventa definitiva, potrebbe chiederla
MONTECATINI. Finché la sentenza di condanna per uxoricidio non sarà passata in giudicato teoricamente avrebbe la possibilità di farlo, in quanto, per la legge italiana, fino al terzo grado di giudizio vale la presunzione di innocenza. Ma Massimo Parlanti, reo-confesso, condannato a 18 anni di reclusione dal gip di Pistoia, non ha e non ha mai avuto la minima intenzione di chiedere all'Inps di poter percepire nel frattempo una parte della pensione della moglie uccisa, da lui strangolata il 13 dicembre 2012 nell'abitazione della Nievole (Montecatini Terme) in cui la coppia abitava con i due figlioletti prima della separazione.
A precisarlo, cercando di gettare acqua sul fuoco di una polemica divampata all'indomani della pubblicizzazione di una petizione lanciata dal fratello della vittima (da inviare al premier Renzi), che chiede la modifica della legge «Vi sembra giusto che un assassino percepisca la pensione della donna che ha ucciso, ex moglie e madre dei suoi due bambini?», sono gli avvocati difensori del Parlanti, Luca Bisori ed Enrico Zurli.
«In primo luogo - spiegano i legali - Massimo Parlanti non ha mai chiesto, né direttamente né per il tramite di suoi procuratori, di percepire quota parte della pensione della moglie, né è suo intendimento farlo, né per il passato né per il futuro, e comunque non ha mai percepito alcunché a detto titolo, né risulta che sia mai stato contattato dall'Inps a questo riguardo. Al contrario, ha da tempo offerto, in modo esplicito e formale, la massima disponibilità per facilitare in ogni modo la cura degli interessi patrimoniali dei figli».
Parlanti, in effetti, ha anche offerto al curatore speciale dei figli, nominato dal giudice tutelare, tutti i beni immobili che possiede, dichiarandosi disponibile all'immediato ed incondizionato trasferimento della proprietà: «L'offerta è ancora al vaglio degli organi tutelari competenti».
Gli avvocati sottolineano inoltre come sia del tutto errato affermare che il giudice che ha condannato il loro assistito si sia dimenticato di dichiarare la “indegnità” di Parlanti a succedere alla vittima: si tratta di un effetto giuridico legato per legge al passaggio in giudicato della sentenza, e dunque, anche qualora il Gip avesse provveduto in tal senso, quella dichiarazione sarebbe rimasta priva di effetti, perché la sentenza di condanna in primo grado è stata impugnata, non solo dalla difesa ma anche dalla procura.
«È la legge – spiegano – a stabilire che l'indegnità a succedere abbia effetti dopo il definitivo accertamento della responsabilità: ciò vale sia quando la persona accusata di omicidio respinge le accuse, sia nel caso in cui, come per Parlanti, il reo abbia immediatamente ammesso la propria responsabilità, e si discuta sostanzialmente della sola pena».
Bisori e Zurli sottolineano infine che nessuna richiesta è stata avanzata di formalizzare una rinuncia all'eredità per accelerare le pratiche di successione nel senso auspicato dai familiari della vittima, nonostante la massima disponibilità manifestata a facilitare in ogni modo la cura degli interessi patrimoniali dei figli.
Nella sua petizione on-line, che ha raccolto più di 90mila firme, Lorenzo Ballerini lamenta il fatto che dall’Inps l’assassino di sua sorella potrebbe percepire, fino al passaggio in giudicato della sentenza, il 60% della pensione, mentre ai bimbi, di 11 e 9 anni, rimarrebbe il restante 40%. Da qui la sua indignazione.
Giuseppe Alibrandi, presidente dell’Ordine degli avvocati di Pistoia conferma infatti che «bisognerà attendere la sentenza definitiva, perché le sentenze penali di condanna non sono provvisoriamente esecutive come quelle civili. L’unica alternativa possibile, sarebbe stata quella del sequestro conservativo del patrimonio dell’imputato, richiesto dal pubblico ministero o dalla parte civile, sia per garantire il pagamento della pena pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all’erario dello Stato, sia per le garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato».
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