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Concorso per dirigente, ricorso al Tar contro il Comune

Concorso per dirigente, ricorso al Tar contro il Comune

PESCIA. Ricorso al Tar da parte del terzo classificato nella graduatoria del concorso pubblico bandito dall’amministrazione comunale di Pescia per la copertura di un posto di dirigente dei servizi...

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PESCIA. Ricorso al Tar da parte del terzo classificato nella graduatoria del concorso pubblico bandito dall’amministrazione comunale di Pescia per la copertura di un posto di dirigente dei servizi finanziari. E ora i consiglieri comunali Giovanna Papini (Pescia democratica) e Marco Ardis (Gruppo misto) vogliono vederci chiaro e presentano una interrogazione. Il ricorso, informano, è stato presentato perché il concorrente arrivato terzo ritiene che i punteggi attribuiti dalla commissione esaminatrice ai candidati siano illegittimi, «chiedendo di conseguenza l'annullamento del concorso previa sospensiva con annullamento del contratto di lavoro stipulato con la vincitrice, già in servizio precedentemente presso il Comune di Pescia».

Con delibera 45 dello scorso marzo la giunta, anche sulla base della relazione inviata dal dirigente competente per servizio, decide di costituirsi nel giudizio di fronte al Tar conferendo l'incarico all'avvocato Roberto Righi. «Pur non essendo in possesso del testo del ricorso – scrivono i consiglieri – da una nota interna del 4 marzo che abbiamo potuto leggere a firma del dott. Sbragia, all'epoca presidente della commissione, si evincono diverse contestazioni di legittimità da parte del ricorrente. Soprattutto riguardo a una mancata attribuzione di punteggio per “titoli di servizio”; a presunti segni di riconoscimento sui testi della prova scritta che avrebbero potuto far risalire all'estensore dell'elaborato in sede di correzione; e in ultimo all'applicazione di eccessiva discrezionalità sulla misurazione in termini di punteggio di titoli vari dichiarati dai candidati, che secondo il ricorrente avrebbe favorito eccessivamente altri candidati. Ci appare grave un passaggio della suddetta relazione laddove in relazione a una presunta fondatezza delle ragioni del ricorrente in merito all'errata valutazione di un suo titolo di servizio, si afferma che “al massimo poteva essere concesso il punteggio minimo di 0,50 punti, che avrebbe portato il concorrente al punteggio complessivo di 56, al pari del secondo classificato e, comunque, inferiore al punteggio acquisito dalla prima classificata”». Così i due consiglieri chiedono i motivi per cui l'amministrazione ha deciso di resistere in giudizio, e se il parere del dirigente competente sulle valide motivazioni dell'ente è lo stesso parere datato 4 marzo, «e se la risposta è affermativa se non si ritiene che ci sia un conflitto di interessi tra un parere dato come dirigente del servizio e la carica ricoperta dallo stesso come presidente della commissione di concorso». Infine, «è da ritenersi importante anche stabilire chi ha maturato i punteggi per classificarsi al secondo posto, e se la graduatoria rimane valida anche nel caso in cui il vincitore rinunciasse per qualsiasi motivo a ricoprire l'incarico. Nel caso che il Tar accolga il ricorso, quali conseguenze tecnico-operative potrebbero esserci per l'amministrazione?».

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di Redazione Pisa