Nuova bocciatura del tribunale sul terreno conteso
Sullo sgombero dell’area vicina al fosso Candalla i giudici danno ancora torto al Comune di Monsummano
MONSUMMANO. Il tribunale ordinario di Pistoia, sezione civile, ha rigettato il reclamo proposto dal Comune dopo “l’ordinanza di reintegra nel possesso”, emessa fuori udienza dal giudice di Monsummano nel settembre 2012, che aveva dato ragione a Rocco Gallicchio, utilizzatore (da circa 20 anni) di un terreno tra via Mameli e il fosso Candalla. Terreno di cui il municipio aveva ottenuto il possesso nel 2006 e per il quale, nell’aprile 2011, aveva intimato lo sgombero all’affittuario, cacciato infine con le ruspe il 5 luglio 2012. I tre magistrati che si sono occupati del caso, riuniti in camera di consiglio, hanno deciso di bocciare il ricorso dell’amministrazione, condannandola inoltre a liquidare le spese di lite alla controparte, quantificate in 2mila euro.
Si chiude così con la vittoria di un privato cittadino la controversia che, in questi mesi, non ha mancato di sollevare polemiche anche durante le sedute del consiglio comunale (soprattutto per il riconoscimento del debito fuori bilancio). La storia inizia i primi di luglio del 2012 quando l’amministrazione, diventata proprietaria del terreno nel 2006 (al centro di un progetto urbanistico a destinazione commerciale), irrompe nell’orto con le ruspe rimuovendo le coltivazioni e una rimessa per gli attrezzi, operazione messa in atto dopo un’intimazione allo sgombero intentata nell’aprile 2011, ma andata a vuoto.
Questo modo di procedere, secondo la difesa del privato agricoltore, è stato considerato un abuso di potere contro una singola persona. Perché, hanno spiegato i legali dell’uomo, la decisione di arrivare allo sgombero sarebbe stata presa in modo affrettato, senza che sulla vicenda fosse pendente un’ordinanza del tribunale, il solo ente che poteva esprimersi in materia. Sia l’ordinanza fuori udienza che la sentenza del tribunale hanno dato ragione al cittadino che ora, in modo del tutto legittimo, potrà tornare a coltivare quell’appezzamento di terra.
Si legge sulla pronuncia dei giudici: «Il reclamante (cioè il Comune ndr) ha sollevato eccezioni di rito (per difetto di giurisdizione) e di merito (esistenza di cessione volontaria) in relazione a fatti anteriori alla stessa introduzione del ricorso. Ciò posto, il reclamo avanzato dal Comune è comunque infondato». E ancora: «Quanto all’eccezione di difetto di giurisdizione l’odierno reclamante non ha dimostrato che “l’attività materiale” di sgombero del terreno sia in concreto ricollegabile all’esercizio di poteri autoritativi e discrezionali, appare arduo rintracciare un nesso tra l’esercizio dei poteri espropriativi e l’attività di sgombero».
«Alla stregua di tali considerazioni -chiudono i magistrati- la domanda avanzata dal Comune deve essere respinta».
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