Finanza
Sei usurato? In pensione a 58 anni
Felice Silvestri
Notturni e catene di montaggio: ecco i requisiti per avere lo sconto
4 MINUTI DI LETTURA
MONTECATINI. Dopo circa 18 anni il consiglio dei ministri a seguito della apposita delega conferita al governo dalla legge numero 183/2010 (il cosidetto "collegato lavoro") ha approvato il decreto legislativo che riconosce il diritto al pensionamento anticipato dei lavoratori addetti a lavorazioni usuranti. Pensione anticipata. Tale decreto prevede che in presenza di attività usuranti sarà possibile ottenere il diritto alla pensione, a regime nel 2013, con un'età anagrafica minima di 58 anni di tre anni inferiore a quella prevista, ma in via transitoria, fino al 2012, l'anticipo varia da uno a tre anni come qui di seguito precisato: un anno di anticipo nel periodo 1 luglio 2008- 30 giugno 2009, due anni di anticipo nel periodo 1 luglio 2009- 31 dicembre 2010, tre anni di anticipo nel periodo 1 gennaio 2011 - 31 dicembre 2012 e tre anni di anticipo dal 1 gennaio 2013. In ogni caso sono sempre richiesti almeno 35 anni di contributi. Dal 1 gennaio 2013 si potrà andare in pensione con 58 anni di età e con la quota 94 (somma dell'età anagrafica con l'anzianità contributiva). Tra il 1 luglio 2008 ed il 30 giugno 2009 i requisiti sono 57 anni di età e 35 anni di contributi, mentre tra il 1 luglio 2009 ed il 31 dicembre 2009 i requisiti richiesti sono 57 anni di età e la quota 93. Per l'anno 2010 la quota sale a 94 con l'età anagrafica di 57 anni. L'età di 57 anni e la quota 94, sono previsti anche per gli anni 2011 e 2012. Per la decorrenza del trattamento pensionistico occorre attendere la finestra riferita al momento di maturazione dei requisiti. Ciò significa che dal 2011 per beneficiare del trattamento pensionistico occorre attendere 12 mesi, cone stabilito dalla legge numero 122/2010. Le richieste. La domanda di pensione, da parte dei soggetti che hanno maturato o raggiunto i requisiti entro il 31 dicembre deve essere presentata entro il 30 settembre. A regime, invece, le domande dovranno essere inviate entro il 31 marzo dell'anno in cui sono raggiunti i requisiti. In caso di ritardo nella presentazione della richiesta la decorrenza della pensione subisce uno slittamento di un mese per un ritardo compreso in un mese, di due mesi per un ritardo compreso tra un mese e due mesi, di tre mesi per un ritardo di tre mesi ed oltre. I beneficiari. Rientrano nel diritto alla richiesta del pensionamento anticipato per lo svolgimento di attività usuranti i lavoratori identificati dal decreto Salvi nel 1999 che sono gli addetti ai lavori in galleria nelle cave, che operano ad alte temperature, che effettuano turni notturni (almeno 78 notti per coloro che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento anticipato nel periodo compreso tra il 1 luglio 2008 ed il 30 giugno 2009 e non meno di 64 notti per coloro che raggiungono i requisiti per il pensionamento anticipato dal 1 luglio 2009). Il lavoro notturno è qualificato usurante con il decreto legislativo numero 66/2003 se risulta previsto per almeno 6 ore, tra la mezzanotte e le sei del mattino o per almeno 3 ore tra la mezzanotte e le cinque di tutto l'anno. Inoltre soo considerati preposti ai lavori usuranti gli addetti alla catena di montaggio ed i conducenti di veicoli con capienza non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo. L'attività usurante deve risultare praticata per almeno 7 anni negli ultimi 10 nel caso di decorrenza entro il 31 dicembre 2017, mentre dal 2018 per almeno la metà del periodo di lavoro complessivo. I documenti. La domanda di pensione per i lavori usuranti deve essere corredata da idonea documentazione attraverso la presenza dei previsti requisiti rilasciata dal datore di lavoro riferita ad aspetti di carattere oggettivo riguardanti l'azienda (dimensioni ed assetto organizzativo) ed il lavoratore (tipologia dell'attività esercitata e relativi periodi di svolgimento). Per evitare abusi è prevista la possibilità al ricorso a visita ispettiva intese ad accertare l'effettiva attività lavorativa svolta dai dipendenti interessati ad ottenere il beneficio. Per ovviare a tardive, mancate o non veritiere comunicazioni dei datori di lavoro, sono previste sanzioni amministrative. In caso di comunicazioni non veritiere restano confermate le ipotesi di reato previste dall'articolo 484 del codice penale. In presenza di benefici non spettanti è prevista una sanzione fino al 200 per cento dell'importo erogato.
Non lasciare decidere l'algoritmo:
scegli Il Tirreno per le tue notizie su Google
