Sicurezza
La commissione tributaria regionale accoglie il ricorso del Consorzio: «Esiste il beneficio indiretto»
Rischio idraulico, la bonifica va pagata
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PESCIA. Ogni immobile ricompreso nel perimetro presidiato dalla vigilanza del Consorzio ne trae un beneficio indiretto contro eventi come inondazioni, esondazioni, allagamenti ed altro. Con questa motivazione, in estrema sintesi, la commissione tributaria regionale ha ribaltato la sentenza della commissione tributaria provinciale di Pistoia, dando ragione al Consorzio di bonifica del Padule di Fucecchio in un contenzioso con un contribuente. Un cittadino di Pescia aveva impugnato una cartella esattoriale relativa al contributo consortile del 2007, in quanto non riteneva di aver avuto alcun beneficio dall'azione dell'ente di bonifica. Nel giugno del 2008 la commissione tributaria provinciale di Pistoia accoglieva il ricorso del cittadino. Ora la commissione tributaria regionale al quale il Consorzio si era rivolto ha accolto l'appello.
«Già le sezioni unite della Corte di Cassazione - si legge nella motivazione della sentenza - hanno stabilito da tempo che la inclusione degli immobili nel perimetro della contribuenza, quale condizione per sottoporre i proprietari degli stessi al pagamento per la manutenzione e l'esercizio delle opere di competenza statale e regionale, esonera dalla prova del beneficio ricavato. Lo stesso principio è stato più recentemente confermato dalla sezione tributaria della Cassazione. Del resto appare ragionevole ritenere che ciascuno immobile, ricompreso nel perimetro presidiato dalla vigilanza del Consorzio ne tragga un beneficio indiretto contro eventi come inondazioni, esondazioni, allagamenti ed altro».
«Già le sezioni unite della Corte di Cassazione - si legge nella motivazione della sentenza - hanno stabilito da tempo che la inclusione degli immobili nel perimetro della contribuenza, quale condizione per sottoporre i proprietari degli stessi al pagamento per la manutenzione e l'esercizio delle opere di competenza statale e regionale, esonera dalla prova del beneficio ricavato. Lo stesso principio è stato più recentemente confermato dalla sezione tributaria della Cassazione. Del resto appare ragionevole ritenere che ciascuno immobile, ricompreso nel perimetro presidiato dalla vigilanza del Consorzio ne tragga un beneficio indiretto contro eventi come inondazioni, esondazioni, allagamenti ed altro».
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