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È stato l'imputato a chiedere di poter fare il volontario Lo prevede la nuova normativa
Avvocato Alberto Russo
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In relazione all'articolo dal titolo "Condannato a fare il volontario. Singolare sentenza per un giovane positivo all'etilometro", si precisa che la "singolarità" della sentenza è dovuta al vigore della nuova normativa ed al fatto che si tratta del primo caso definito con la novella di riforma al codice della strada e non certo e non già ad un cavillo giudiziario. Il giudice non ha imposto nulla. Infatti, nell'agosto del corrente anno è stata pubblicata la L. 120/2010 che ha modificato il codice della strada e che introduce, tra le altre innovazioni, all'art. 186, il comma 9 bis. Tale norma prevede la possibilità, per l'imputato che non si oppone, (quindi il lavoro sostitutivo, ex art. 54 L. 28/08/2000 n. 274, non è né un'iniziativa né un regalo del giudice ma una scelta dell'imputato) di chiedere che la pena venga sostituita con il lavoro da svolgere presso enti o autorità scelte dal giudice. Il giudice prende atto dell'intenzione dell'imputato, nel caso di specie rappresentata pure in una memoria difensiva ai sensi dell'art. 121 cpp, ed, in caso di condanna, tramuta la pena detentiva e quella pecuniaria in lavoro sostitutivo ragguagliato con euro 250 giornaliere (corrispettivo sempre determinato dalla legge e non già dal giudice). Dunque il mio assistito altro non ha fatto che usufruire della nuova normativa. Per inciso tale possibilità è pure prevista in sede di decreto penale di condanna. Il giudice, quindi, ha semplicemente fatto bene il proprio dovere applicando la legge. Quindi la pena finale inflitta dalla dottoressa Bonelli al mio assistito non è "particolare" ma è quella prevista dalla legge e non si è andati oltre. Ragion per cui non si deve parlare di "...particolarità della pena inflitta in Tribunale a Monsummano". Del pari non si deve riferire che il mio assistito "non si sarebbe mai aspettato la particolarità della pena" perché è lui stesso che ha chiesto di definire il giudizio con tale modalità. Per quanto concerne, poi, la chiosa finale "Per l'Audi A3 niente da fare. Sarà confiscata e messa all'asta" deve dirsi che ciò non risponde al vero, in quanto, sempre il comma 9 bis dell'art. 186 cds prevede espressamente che, al termine del periodo di lavoro sostitutivo, qualora questo abbia avuto esito positivo, dietro presentazione di idonea istanza il giudice fissa un'udienza nella quale verificherà l'esito e, se del caso (ove riterrà concluso il lavoro sostitutivo positivamente il che avviene sulla scorta di una relazione conclusiva dell'ente che ha preso in carico il condannato), dichiarerà l'estinzione del reato, dimezzando la pena accessoria della sospensione della patente e revocherà la confisca dell'auto. Pertanto, appare presto per dire che la macchina sarà messa all'asta.
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