Attenzione
MONTECATINI
Risarcita per il sangue infetto
Pietro Barghigiani
◗
Alcune sacche di sangueInfettata e risarcita. In mezzo, però, ci sono 27 anni di sofferenze fisiche, una vita stravolta e le speranze di ottenere in tribunale un riconoscimento economico del danno subìto per aver contratto l'epatite C a causa di una trasfusione. È una battaglia legale conclusa con una vittoria quella condotta da M.B., 70 anni, di Montecatini
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C'è voluta una sentenza della Corte d'Appello per stabilire che la donna aveva diritto a una pensione di 600 euro e a un arretrato di 25mila euro.
La storia. Nel maggio 1982 viene ricoverata all'ospedale di Pescia per un intervento chirurgico di isterectomia.
Una trasfusione infetta la contagia: epatite C. Dopo circa un mese dalle dimissioni torna in ospedale, stavolta a Cisanello, con la diagnosi di "epatite virale" e dimessa dopo un mese con la diagnosi "epatite virale acuta non A e non B".
«Al tempo l'epatite C cosiddetta virus Hcv non era stata ancora scoperta - spiega l'avvocato Alessandro Fagni, che l'ha assistita nella causa -. Solo nel 2001, a seguito di esami e su consiglio di un medico, viene a conoscenza che è in vigore la legge 210 del 1992 che riconosce un indennizzo a coloro che sono affetti da Hcv o Hiv da emotrasfusione».
Le cause. Consapevole di essersi ammalata per la negligenza di chi avrebbe dovuto garantire la salubrità del sangue trasfuso, M.B. nel 2001 chiede l'indennizzo all'Asl di Pistoia. Richiesta bocciata nel 2003 dopo che la pensionata viene visitata dal collegio medico al ministero della Difesa. Spiega il legale: «Il collegio, in realtà, riconosce il nesso di causalità tra l'emotrasfusione e la malattia». La commissione esaminatrice, tuttavia, respinge la domanda di indennizzo della signora per un mero vizio formale. Ritiene l'istanza presentata fuori del termine massimo previsto dalla legge 210/1992 (il termine ancora previsto è pari a tre anni da quando il danneggiato ha avuto notizia del contagio). Per la Regione la domanda andava fatta entro tre anni dal 1992 (entrata in vigore della legge) o dal 1995, data in cui vi sono esami che confermano la positività all'epatite C.
La battaglia. Nel 2005, comincia la battaglia legale. La pensionata si rivolge agli avvocati Daniele Nicolin e Alessandro Fagni e con la loro assistenza presenta ricorso al giudice del lavoro di Pistoia per impugnare il rigetto della Regione e ottenere l'indennizzo previsto per legge. Il giudice Giuseppe De Marzo, con sentenza dell'ottobre 2006, respinge il ricorso. La signora non demorde e porta ancora in giudizio la Regione e il ministero della Salute. I legali sostengono che il termine triennale previsto dalla legge 210 decorra non dal momento del contagio o della semplice consapevolezza di questo, bensì dal momento in cui la signora abbia avuto piena e definitiva cognizione «dell'effettiva contrazione del virus, del nesso di causalità tra la trasfusione e il contagio e infine dell'evidenza e irreversibilità del danno epatico». Quindi il termine triennale doveva decorrere dal 2003, quando la signora fu visitata dal collegio medico del ministero della Difesa o dal 2005, quando si sottopose a una ecoaddome che evidenziò una evoluzione sfavorevole della malattia.
Appello ok. Arriva dalla Corte d'Appello di Firenze, sezione lavoro, la sentenza che ribalta il pronunciamento del primo grado. I giudici ordinano alla Regione di versare l'indennizzo previsto dalla legge.
«La signora è contenta e noi legali molto soddisfatti - conclude Fagni - anche perché questa sentenza costituisce un prezioso precedente per tutti coloro la cui vita è stata rovinata da una semplice trasfusione di sangue e che possono presentare domanda, sapendo che i tre anni previsti dalla legge decorrono da quando hanno avuto certezza non solo della malattia ma anche del nesso di causalità».
La storia. Nel maggio 1982 viene ricoverata all'ospedale di Pescia per un intervento chirurgico di isterectomia.
Una trasfusione infetta la contagia: epatite C. Dopo circa un mese dalle dimissioni torna in ospedale, stavolta a Cisanello, con la diagnosi di "epatite virale" e dimessa dopo un mese con la diagnosi "epatite virale acuta non A e non B".
«Al tempo l'epatite C cosiddetta virus Hcv non era stata ancora scoperta - spiega l'avvocato Alessandro Fagni, che l'ha assistita nella causa -. Solo nel 2001, a seguito di esami e su consiglio di un medico, viene a conoscenza che è in vigore la legge 210 del 1992 che riconosce un indennizzo a coloro che sono affetti da Hcv o Hiv da emotrasfusione».
Le cause. Consapevole di essersi ammalata per la negligenza di chi avrebbe dovuto garantire la salubrità del sangue trasfuso, M.B. nel 2001 chiede l'indennizzo all'Asl di Pistoia. Richiesta bocciata nel 2003 dopo che la pensionata viene visitata dal collegio medico al ministero della Difesa. Spiega il legale: «Il collegio, in realtà, riconosce il nesso di causalità tra l'emotrasfusione e la malattia». La commissione esaminatrice, tuttavia, respinge la domanda di indennizzo della signora per un mero vizio formale. Ritiene l'istanza presentata fuori del termine massimo previsto dalla legge 210/1992 (il termine ancora previsto è pari a tre anni da quando il danneggiato ha avuto notizia del contagio). Per la Regione la domanda andava fatta entro tre anni dal 1992 (entrata in vigore della legge) o dal 1995, data in cui vi sono esami che confermano la positività all'epatite C.
La battaglia. Nel 2005, comincia la battaglia legale. La pensionata si rivolge agli avvocati Daniele Nicolin e Alessandro Fagni e con la loro assistenza presenta ricorso al giudice del lavoro di Pistoia per impugnare il rigetto della Regione e ottenere l'indennizzo previsto per legge. Il giudice Giuseppe De Marzo, con sentenza dell'ottobre 2006, respinge il ricorso. La signora non demorde e porta ancora in giudizio la Regione e il ministero della Salute. I legali sostengono che il termine triennale previsto dalla legge 210 decorra non dal momento del contagio o della semplice consapevolezza di questo, bensì dal momento in cui la signora abbia avuto piena e definitiva cognizione «dell'effettiva contrazione del virus, del nesso di causalità tra la trasfusione e il contagio e infine dell'evidenza e irreversibilità del danno epatico». Quindi il termine triennale doveva decorrere dal 2003, quando la signora fu visitata dal collegio medico del ministero della Difesa o dal 2005, quando si sottopose a una ecoaddome che evidenziò una evoluzione sfavorevole della malattia.
Appello ok. Arriva dalla Corte d'Appello di Firenze, sezione lavoro, la sentenza che ribalta il pronunciamento del primo grado. I giudici ordinano alla Regione di versare l'indennizzo previsto dalla legge.
«La signora è contenta e noi legali molto soddisfatti - conclude Fagni - anche perché questa sentenza costituisce un prezioso precedente per tutti coloro la cui vita è stata rovinata da una semplice trasfusione di sangue e che possono presentare domanda, sapendo che i tre anni previsti dalla legge decorrono da quando hanno avuto certezza non solo della malattia ma anche del nesso di causalità».
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