Attenzione
Iva non versata, assolta la “vecchia” Carrarese
Contestato a Andrea Borghini e Fabio Oppicelli un reato fiscale per 77mila euro. Il fatto non sussiste
CARRARA. Iva, per 77mila euro, pagata in ritardo(nel 2009) di dieci giorni: la “vecchia” Carrarese, o meglio l’ex presidente Fabio Oppicelli (difeso dall’avvocato Luca Lattanzi) e l’attuale amministratore delegato Andrea Borghini (assistito dall’avvocato Carlo Boggi) erano finiti tribunale con l’accusa di omissione di versamento Iva. Ieri, con giudizio abbreviato, sono stati entrambi assolti dal giudice Giovanni Sgambati, perché il fatto non sussiste. In sostanza c’era una compensazione di credito, relativa sempre all’anno 2009, per cui il reato era sotto la soglia di punibilità (che scatta solo quando lomissioen di versamento è superiore ai 50mila euro). Si chiude con l’assoluzione un il procedimento penale, per reato fiscale, da parte dell’Agenzia delle Entrare, nei confronti della Carrarese calcio. I fatti risalgono al 2009: a Fabio Oppicelli e Andrea Borghini venne contestato l’articolo 10 ter del decreto legislativo 74 del 2000. Era stato messo in evidenza subito dalla linea difensiva che la società azzurra, nel giro di una decina di giorni ha saldato completamente il debito con l’Agenzia delle Entrate. Non solo, i dieci giorni di ritardo nel versamento dei 75mila euro di Iva sarebbero dovuti ad una priorità scelta dalla Carrarese: e cioè quella di privilegiare, in ordine di tempo, i pagamenti dei dipendenti. E con questo si intende gli stipendi dei giocatori e dello staff azzurro al completo. Insomma nessuna volontà- questo quanto emergerebbe dalla ricostruzione dei fatti - di eludere il fisco, ma un ritardo legato al pagamento, ritenuto prioritario, degli stipendi dei dipendenti. I 75mila euro, erano stati poi pagati ma, nel frattempo, il presidente e l’amministratore delegato avevano dovuto rispondere del reato fiscale contemplato nell’articolo 10 ter del decreto legislativo 74 del 2000. Tale decreto punisce, con la reclusione da sei mesi a due anni, “chiunque non versa l’imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo” – ossia entro il 27 dicembre dell’anno successivo a quello cui l’IVA si riferisce (cfr. art. 6 co. 2 l. 405/90 e Cass., sez. III, 14.10.10, Mazzieri, Rv 248626), sempre che il mancato versamento superi l’ammontare di 50mila euro.©RIPRODUZIONE RISERVATA
Non lasciare decidere l'algoritmo:
scegli Il Tirreno per le tue notizie su Google
