Sicurezza
Regolamento agri marmiferi: al Tar vittoria del Comune di Carrara. Perché è una sentenza che può fare giurisprudenza
I giudici amministrativi, salvo che per un punto, hanno confermato la bontà dell’impostazione del testo
CARRARA. È una sentenza destinata a fare giurisprudenza, quella del Tar sul ricorso della Marmo Canaloni (avvocato Andrea Lofrese) e relativo al regolamento degli agri marmiferi. I giudici amministrativi, salvo che per un punto, hanno largamente confermato la bontà dell’impostazione del regolamento stesso. Insomma, per il Comune (avvocati Alessandro Paire e Andrea Gandino), un largo successo.
Il ricorso introduttivo era del 2020, a cui sono seguiti i motivi aggiunti, relativi all’articolo 21 (progetti per la città), e le modifiche al regolamento dell’aprile 2022. Si ricorda che la Marmo Canaloni è titolare di tre cave: n. 136 "Ortensia", n. 132 "Pirinea" e n. 131 "Campanella". Ben undici i motivi di ricorso. La società è fra quelle che non hanno fatto causa civile rispetto al presunto diritto perpetuo o enfiteusi, da qui la decisione del Tar di procedere.Innanzitutto, la Marmo Canaloni in via preliminare, sostiene che gli agri marmiferi oggetto del Regolamento impugnato (o quanto meno quelli detenuti e posseduti dalla stessa e su cui il Comune pretende di applicare la disciplina concessoria) non appartengano al patrimonio indisponibile del Comune ma rappresentino beni privati assoggettati ad uso civico, soggetti ad amministrazione separata.
La non assoggettabilità al regime del patrimonio indisponibile di cui all’art. 826 codice civile sarebbe dimostrata dal fatto che tali agri (Ortensia, Pirinea e Campanella) sono nella disponibilità della ricorrente da tempo immemore. Ma sono motivi inammissibili, secondo il Tar. A parte, si ricorda, che l’accertamento dei diritti proprietari sugli agri marmiferi sarebbe di giurisdizione del giudice ordinario. In questo caso, siccome Marmo Canaloni ha scelto il Tar, la risposta è che l’impresa «si limita a dedurre in modo generico ed apodittico la natura privata degli agri marmiferi di cui dispone, senza addurre elementi di prova a suffragio di tale tesi. Nell’affermare la presenza di usi civici sulle aree non offre alcun elemento per qualificare il diritto reale sotteso a tale regime d’uso che qualifica la propria relazione con il bene». Insomma, le cave secondo il Tar sono assoggettate al regime concessorio.
La sentenza
Ma non è finita, vi è poi una serie di motivi che «presentano profili di inammissibilità ed infondatezza». Ad esempio, l’azienda sostiene che l’art. 1 ("oggetto e finalità", punto 2.1 del ricorso) «non spiegherebbe in che modo le pur condivisibili finalità regolamentari sarebbero perseguite dall’amministrazione limitandosi in più punti a recepire i contenuti della legge regionale». Ribatte il Tar: «La censura risulta inammissibile, in quanto generica e vaga, poiché la norma espone le finalità della regolazione ponendo criteri di indirizzo politico amministrativo di natura altamente discrezionale ed astratta in relazione ai quali non solo non vi è onere di motivazione, ma che risultano sindacabili solo in presenza di palese contraddittorietà, manifesta irragionevolezza e illogicità che non sussiste nel caso di specie e delle quali parte ricorrente non offre alcun argomento di prova limitandosi a dedurre, in modo generico ed apodittico, possibili conseguenze negative che la futura applicazione delle norme potrebbe avere sugli operatori del mercato nella loro generalità». E così per tutte le altre contestazioni tranne una. Tra le doglianze infondate, anche quella che riguarda la produzione minima. «Evidenzia l’amministrazione, non contraddetta dalla ricorrente, che nel caso di calo del mercato (pregiudizio evidenziato nel ricorso) il materiale può comunque non essere venduto ma asportato dal sito e stoccato nei depositi al piano, pagando contributo di estrazione e canone di concessione a seguito del passaggio alla pesa comunale». Il motivo è pertanto infondato. Anche su altri argomenti il Tar è piuttosto tranchant: «Non vi è alcuna contraddizione nelle regole e modalità di determinazione del contributo di estrazione (la cui disciplina esula dall’ambito del regolamento impugnato) e in quelle per la determinazione del canone (sia esso determinato o meno in base all’andamento delle gare di affidamento delle concessioni). Il motivo è pertanto infondato».
L’eccezione
Ed eccoci all’unico punto in cui la Marmo Canaloni ha parzialmente ragione (punto 2.7 del ricorso) sull’art. 14 (Aggiornamento e revisione del canone), ultimo comma. Vediamolo: "Il Comune, qualora per qualsiasi ragione venga a trovarsi nella impossibilità di applicare il contributo di estrazione di cui alla normativa regionale vigente in materia di cave, procederà, con disposizione avente effetto dalla stipula della concessione, ad adottare misure esclusivamente finalizzate a compensare i minori introiti causati da tale mancata applicazione, trattandosi di sfruttamento di risorse non riproducibili ed esauribili, intervenendo sull’ammontare del canone di concessione in essere anche includendo, nella determinazione dell’ammontare del canone stesso, i derivati dei materiali da taglio (detriti). Tali misure potranno anche tener conto di nuovi interventi legislativi in materia". Secondo la Marmo Canaloni, la norma introdurrebbe illegittimi poteri di agire retroattivamente su canoni già determinati, in assenza di una copertura normativa che legittimi tale disposizione regolamentare. E, osserva il Tar, questa doglianza è parzialmente fondata. L’art. 14, si ricorda, disciplina in via generale la variazione del canone di concessione. E, «Ciò che non persuade della disciplina così formulata è l’efficacia retroattiva di tale modifica, la quale risulta decorrere "dalla stipula della concessione". Lo stesso art. 14 prevede per le altre ipotesi di variazione del canone una decorrenza solo pro futuro (a far data dall’anno successivo a quello in cui le modifiche vengono determinate). Costituisce principio generale del nostro ordinamento giuridico quello per cui le legge dispone solo per il futuro e non ha efficacia retroattiva».P il resto, anche sull’articolo 21 (progetti per la città), e connessi, i motivi sono improcedibili: «Emerge pacificamente dagli atti di causa che la Società ricorrente ha attivato e concluso il percorso per ottenere le proroghe di cui all’art. 21».In conclusione, di tutti gli argomenti, la Marmo Canaloni ha ottenuto un risultato: l’articolo 14, comma 6, del Regolamento «è annullato limitatamente alla previsione "con disposizione avente effetto dalla stipula della concessione"».E il Tar quindi avalla ampiamente l’impostazione del regolamento in vigore.
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