Toscana
Massa, si ammalò di mesotelioma facendo la guardia in carcere: il figlio ha diritto al risarcimento
Rolando Degli Innocenti era addetto al controllo del lanificio: respirò l’amianto dai telai
MASSA. Per 18 anni il suo compito era di controllare i detenuti che lavoravano nel lanificio all’interno del carcere di Massa. Ma quel periodo al chiuso, a respirare polvere di amianto prodotta dai telai, a distanza di tempo - così ha stabilito la consulenza tecnica del dottor Giancarlo Maltoni - ha scatenato un mesotelioma pleurico che ne ha provocato il decesso dopo una dolorosa agonia, a 78 anni d’età. Si chiamava Rolando Degli Innocenti, originario di Poppi (Arezzo) ma residente a Massa per alcuni decenni, durante il lavoro alla casa di reclusione cittadina, per poi trasferirsi, dopo la morte della moglie, a casa dell’unico figlio Marco in provincia di Modena.
Il decesso risale al 2017, è di questi giorni invece la sentenza del Tar della Toscana che sancisce il diritto al risarcimento per il figlio.
Il ricorso del 2022, proposto da Marco Degli Innocenti (avvocato Fiora Petrocchi), era contro il Ministero della Giustizia (Avvocatura Distrettuale dello Stato); obiettivo, il risarcimento del danno non patrimoniale “iure hereditatis” (in sostanza, danno originariamente subìto dalla vittima viene trasferito ai suoi eredi, ndr), subìto per la malattia professionale “mesotelioma peritoneale maligno di tipo epitelioide”. La premessa è che inizialmente la causa era stata intentata davanti al tribunale civile, ma il giudice del lavoro aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione rispetto al Tar.
Il fatto
Nel ricorso si afferma che il signor Degli Innocenti durante il servizio quale guardia carceraria presso il lanificio del carcere di Massa, era stato esposto «all’inalazione di microfibre di asbesto emesse dai macchinari tessili, senza dispositivi di protezione e senza informazioni sul rischio». E che «era rimasto affetto da mesotelioma, patologia asbesto correlata lungolatente che lo aveva condotto al decesso, dopo indicibili sofferenze. La patologia sarebbe di origine professionale e pertanto il danno doveva essere risarcito dal datore di lavoro».
Veniva disposta dal Tar una consulenza tecnica d’ufficio, affidata al dott. Giancarlo Maltoni con studio a Firenze. Il 23 maggio 2024, il consulente tecnico d’ufficio ha depositato la relazione finale, che ha tenuto conto anche delle osservazioni presentate dai consulenti di parte (per il ricorrente, il dottor Pierluigi Fanetti; la parte ricorrente si è avvalsa anche della consulenza tecnica dell’ingegner Tomaso Vairo per stabilire il rilascio delle polveri).
Si ricostruisce inoltre che il signor Degli Innocenti era stato dipendente del Ministero della Giustizia dal 21 aprile 1969 fino al 3 luglio 1990, data del suo pensionamento, e che durante gli anni di servizio aveva esercitato il ruolo di appuntato prima, vicebrigadiere e brigadiere poi e che per tutto il corso dell’attività lavorativa aveva ricoperto tali gradi presso la casa circondariale di Massa. Inizialmente, aveva svolto la sua attività come addetto alla sorveglianza dei muri di cinta; dal 1973 fino alla data del pensionamento, per circa 18 anni, quale guardia addetta alla sorveglianza dei detenuti presso il lanificio all’interno dell’istituto penitenziario. L’orario lavorativo era fra le 7 della mattina e le 16 del pomeriggio. Nel ricorso si aggiunge cge il lanificio era situato in un piccolo capannone dove non vi erano né dispositivi di areazione, né finestre; la luce filtrava all’interno attraverso dei quadri di vetro sigillati murati nelle pareti e il soffitto era a volta, ricoperto con lastre di eternit, e all’edificio si accedeva tramite un’unica porta, verso le 7.30-8 della mattina e che tale porta veniva immediatamente serrata e riaperta soltanto per l’accesso ai bagni dei detenuti o del lavoratore. Presso il lanificio erano presenti 40 telai ai fini di una produzione tessile volta a soddisfare le esigenze del carcere e di altri istituti di reclusione (oggi si fa notare vi è una una tessitoria industriale). Il problema è che i telai in uso negli anni di cui sopra erano composti in molte loro parti di amianto. In particolar modo, tale materiale sarebbe stato utilizzato negli impianti frenanti il cui utilizzo comportava usura e conseguente cospicua liberazione di polveri negli ambienti.
La pericolosità
Nel ricorso si sostiene che, nonostante la pericolosità dell’asbesto fosse nota sin dagli inizi del ‘900, al lavoratore non furono mai forniti dispositivi di protezione individuale (mascherine), non furono mai installati dispositivi di protezione collettiva negli ambienti a tutela delle guardie e della popolazione carceraria (aspiratori) e non furono mai fornite informazioni sulla pericolosità dell’esposizione. A Degli Innocenti il 13 ottobre 2017 fu diagnosticato un mesotelioma maligno peritoneale di tipo epitelioide a mezzo esame istologico. Ma, come ha raccontato il figlio, il malessere fisico del genitore era precedente (in poco tempo il lavoratore aveva perso più di 20 chili). E si aggiunge che dopo un ulteriore decadimento della condizione fisico psichica ed a seguito di indicibili sofferenze dovute, tra le tante, ad occlusioni intestinali, difficoltà diuretiche e continui conati nella zona oro-faringea, moriva a Pavullo il 30 dicembre 2017.
La difesa
Il Ministro della Giustizia da parte sua aveva ribattuto che «la guardia penitenziaria prestava la propria attività di sorveglianza restando nel locale del corpo di guardia che era separato dal locale telai, aveva un proprio autonomo bagno di servizio, ed autonomo ne era pure l’ingresso, come conferma anche la piantina dei locali che pure si offre in produzione». Ma secondo i giudici, «tale documentazione (piantina dei locali) non è sufficiente per provare che il lavoratore non avesse svolto la propria attività di sorveglianza anche nel locale dove erano presenti i telai e dove, effettivamente, lavoravano i detenuti».
Adesso, il Tar dispone che sia lo stesso Ministero della Giustizia a formulare una proposta risarcitoria a favore del figlio, entro 90 giorni. Fra i criteri della proposta, riconoscimento di un danno biologico temporaneo di “tipo terminale” di 67 giorni a far data dal ricovero del 19.10.2017 alla data del decesso avvenuto il 30.12.2017; riconoscimento di un danno morale riconducibile alla sofferenza di 67 giorni, nella percentuale del 10% del danno biologico.
Il Ministero dovrà anche pagare 5mila euro di spese di giudizio e il compenso del consulente tecnico d’ufficio.
«Ha sofferto l’indicibile negli ultimi mesi», ribadisce il figlio Marco al Tirreno.
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