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Massa, lancia cane contro un muro e se ne va: condannato a pagare 1.500 euro
L’uomo ha fatto ricorso sottolineando il fatto che la polizia giudiziaria aveva trovato l’animale a casa sua in perfette condizioni
MASSA. Un testimone, una donna, lo aveva visto scaraventare il cane contro un muro e poi ripartire con il furgone. Per questo, nel giugno del 2020, il giudice delle indagini preliminari del tribunale di Genova, a seguito di opposizione al decreto penale di condanna alla pena di 1. 500 euro, lo aveva dichiarato colpevole del reato di abbandono di animali. Adesso anche la Cassazione ha respinto il ricorso dell’85enne dichiarandolo inammissibile.
I fatti risalgono all’ottobre del 2019. L’anziano, attraverso il suo legale, ha fatto ricorso contestando l’abbandono del cane che, peraltro, dopo la denuncia della donna, era stato ritrovato dalla polizia giudiziaria a casa sua e in perfette condizioni. «Il 22 ottobre 2019 gli ufficiali di polizia giudiziaria, in sede di esecuzione del sequestro del cane (poi non effettuato) , ebbero modo di verificare che il cane non era stato abbandonato – questa la ricostruzione del legale dell’uomo riportata nella sentenza di Cassazione – e si trovava nell’abitazione in ottime condizioni, motivo per il quale non hanno proceduto al sequestro loro delegato».
Il giudice, secondo la difesa, non avrebbe «tenuto conto di queste circostanze nonché delle dichiarazioni rese da un teste escusso in sede di indagini difensive, ed anzi le ha svalutate, dando credito solo alla versione della denunciante, senza considerare che il luogo in cui è avvenuto il fatto è lungo la strada che porta all’abitazione del prevenuto, il quale quella mattina, come ogni mattina, aveva portato in giro il suo cane, che improvvisamente e inopinatamente si era agitato».
Secondo il legale dell’anziano «il giudice di prime cure ha ritenuto la volontà della condotta di abbandono, nonostante il cane non fosse stato abbandonato e, soprattutto, malgrado l’imputato non fosse animato né da disinteresse né da trascuratezza verso l’animale». Inoltre, fa notare sempre il legale, «l’imputato è stato condannato per il reato di abbandono del cane, ritenuto reato istantaneo, mentre il cane sarebbe stato subito ripreso e giammai abbandonato, e quindi, al più, la condotta si inquadrerebbe nell’ipotesi tentata, che tuttavia non è configurabile, trattandosi di contravvenzione».
Secondo la Cassazione il ricorso tuttavia è inammissibile. Avrebbe «vizi di motivazione, a fronte di una pronuncia che ha tenuto conto della puntuale ricostruzione del fatto, dell’indicazione analitica delle fonti di prova».
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