Veleni nell’area ex Italiana Coke a Carrara, il Tar: Eni e Asi devono bonificare
Sentenza choc a più di trent’anni dalla chiusura del sito industriale
CARRARA. Il Tar di Firenze ha respinto i sette motivi del ricorso presentato da Eni Rewind spa contro il decreto firmato dall’Ufficio unico per le bonifiche costituito da Regione e Provincia che individuava l’Agenzia di sviluppo industriale -Asi Eni Rewind, anche se in anni e misure differenti, responsabili della contaminazione dell’area Sir ex Italiana Coke di 360mila mq. La notizia dirompente è che il Tar impone loro di accollarsi i costi della relativa bonifica.
Il giudizio
Dalla relazione istruttoria delle indagini svolte da Regione e Provincia sull’inquinamento dei terreni e nella falda dell’ex cokeria, si evince che la società responsabile della contaminazione storica è Eni Rewind, mentre ad Asi, che ha acquistato il sito un anno dopo che l’attività industriale era cessata, è imputabile “solo” il mancato completamento della bonifica. Eni Rewind risulta erede di Italiana Coke, che dal 1940 al 1989, ha lavorato nel sito inquinandolo pesantemente e interrandovi scarti di produzione, senza p provvedere al risanamento ambientale. «Emerge – scrivono il presidente del collegio giudicante Alessandro Cacciari – che oltre al carbon fossile si usava l’acido solforico come reagente nella produzione di solfato di ammonio». I due magistrati citano il rapporto istruttorio allegato al provvedimento di Regione e Provincia, in cui si legge che «l’enorme quantitativo di idrato di ammonio rimasto fino al 1976 veniva scaricato nel Lavello inquinando le acque sotterranee».
La pioppeta “bruciata”
«Con l’entrata in vigore nel 1976 della Legge Merli – si legge ancora – le acque ammoniacali non vennero più scaricate nel fosso Lavello, ma nella pioppeta esterna alla cokeria che costeggiava l’autostrada, provocando la morte di 1. 200 piante. Successivamente si scavarono dentro lo stabilimento, nella sabbia, fosse grandi come un campo da calcio per favorire l’assorbimento e il drenaggio delle acque ammoniacali verso la falda, causando l’inquinamento di terreni e acque sotterranee per un raggio di centinaia di metri intorno alla fabbrica».
Testimonianza e carte
Tali dichiarazioni, rilasciate da un ex tecnico dello stabilimento, sarebbero confermate dalla documentazione fornita da Asl, Arpat e Provincia. Tra i riscontri c’è anche uno studio del 2003. «Dal rapporto – prosegue la sentenza – emerge che la composizione chimica dei prodotti (carbon coke, solfato ammonico) , dei sottoprodotti (catrame, oli) nonché dei residui di lavorazione (pece) derivanti dagli impianti della Italiana Coke è in prevalenza costituita da idrocarburi policiclici aromatici (antracene, benzo(a) antracene, crisene, pirene, benzo(a) pirene...), composti organici volatili di cui benzene, toluene, etilbenzene, xilene (Btex) sono la parte dominante e composti ossigenati derivati dagli idrocarburi aromatici (fenoli). Tale composizione è stata messa in correlazione diretta con la presenza dei contaminanti accertati negli anni nei suoli e nella falda sottostante l’area. ossia idrocarburi policiclici aromatici, Btex, fenoli, ammoniaca, cianuri e solfati».
Il ruolo di Asi
Asi, invece non è la responsabile della contaminazione del sito: ha acquistato l’area nel 1990, per circa 11 miliardi di lire, assumendone dal 2000 «la titolarità degli obblighi di bonifica nei confronti delle amministrazioni pubbliche». «In particolare – si legge nella sentenza del Tar – viene accertata la responsabilità del non completamento della bonifica dei suoli e sottosuoli di alcuni lotti, della mancata adozione di interventi di bonifica delle acque di falda soggiacenti al sito», come riscontrato dall’Arpat già nel 1996 in un pozzo esterno all’ex sito in cui sono state riscontrate elevate concentrazioni di ammoniaca». Il Tar respinge il ricorso di Eni Rewind, confermando l’obbligo di bonificare.
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