Il Tirreno

Carrara, processo Politeama: ecco perché si è arrivati alle condanne

Carrara, processo Politeama: ecco perché si è arrivati alle condanne

Per la giudice il disastro del crollo sarebbe stato evitabile. L'edificio è sotto sequestro ma servono interventi per salvarlo

05 luglio 2024
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Carrara In 184 pagine, il giudice Antonella Basilone ha scritto le motivazioni per le quali si è arrivati alla condanna per crollo colposo di Laura Tuffarini (avvocato Ferdinando Genovesi) e Nella Pasquini (avvocati Alessio Menconi e Francesco Borasi) nella vicenda annosa del Politeama. Entrambe, in primo grado hanno avuto la pena di un anno e otto mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali (pena sospesa e non menzione).

In merito al risarcimento civile, si spiega che, ferma la responsabilità solidale del responsabile civile Caprice srl, le uniche due condannate saranno chiamate a rispondere dei danni lamentati dai soggetti parte civile nei procedimenti riuniti; e quindi Sergio Bologna, in proprio e quale legale rappresentante della L. Bologna srl; Marco Bedini; Salvatore Milano; Micaela Biggi; Elena, Laura e Andrea Caramatti, Paola Silvana Lazzini, gli eredi Vittorio Caramatti (Giovanni Maria Caramatti, in proprio e quale legale rappresentante della Fratelli Caramatti sas, Maria Vittoria Caramatti e Elisabetta Maria Caramatti); la curatela del fallimento della Lili Petrus srl; Michele Piccini; la Idi snc di Alessandro Iacopini e Riccardo Grassi; solo Laura Tuffarini dovrà rifondere i danni di Francesco Menconi e Anna Maria Oligeri, costituiti nel procedimento 3052/2012.

Un crollo evitabile

Sia Laura Tuffarini che Nella Pasquini, scrive fra l’altro il giudice, «investite da una posizione di garanzia in virtù del ruolo rivestito nella Caprice srl e quanto alla Pasquini, anche in altre società proprietarie, hanno sottostimato ciascuna per i rispettivi periodi di competenza, gli allarmanti indici precursori della crisi strutturale dell’ala sinistra e si sono sottratte nel tempo agli obblighi di manutenzione alle stesse facenti capo». Non solo: «Il disastro sarebbe stato evitabile nel caso in cui mostrando una maggiore attenzione alle sorti dell’immobile anziché limitarsi a interventi provvisori e circoscritti a singole porzioni dell’edificio, la proprietà avesse invece raccolto gli inviti alla stessa diretti e si fosse attivata all’eliminazione di tutte le criticità strutturali registrate sin dagli Anni Novanta, mediante un’efficace messa in sicurezza dell’intero stabile e il costante monitoraggio delle aree maggiormente attinte dalle infiltrazioni». E comunque, «ove anche volesse sostenersi (contrariamente a quanto ribadito in precedenza) che le due fossero delle “teste di legno” tenute all’oscuro delle vicende societarie, era senz’altro esigibile da parte loro un interessamento rispetto alla carica rivestita, con particolare riferimento all’esercizio dei poteri di vigilanza sull’operato degli amministratori di fatto e sulle eventuali condotte negligenti da questi ultimi tenute», in conformità a quanto affermato dalla Cassazione.

Edificio sotto sequestro

Un passaggio chiave delle motivazioni chiarisce che al momento l’edificio è ancora sotto sequestro. Il giudice sottolinea che «la persistenza del rischio di crollo dell’edificio e del conseguenze pericolo per la pubblica incolumità, rimarcata anche dal perito (l’ingegner De Matteis, ndr) durante la sua escussione sulla scorta delle rilevazioni effettuate in situ (che hanno evidenziato il manifestarsi di fessurazioni di natura statica e la non perfetta funzionalità dei puntelli - circostanze già ampiamente segnalate da questa autorità giudiziaria alle competenti autorità e alla proprietà dell’immobile) giustifica il mantenimento del vincolo cautelare fintanto che il presente provvedimento non sia coperto da giudicato. Soltanto al momento dell’irrevocabilità della sentenza la procura potrà procedere alle operazioni di dissequestro e resitituzione agli aventi diritto». E aggiunge: quando la sentenza sarà definitiva, «l’immobile dovrà essere dissequestrato e restituito agli aventi diritto, se non vincolato per altro titolo, ferma restando naturalmente la possibilità della proprietà di adottare nelle more auspicabili iniziative per la salvaguardia del fabbricato (previa presentazione di apposito programma in vista di un’eventuale autorizzazione da parte dell’autorità giudiziaria) e fatti salvi, in ogni caso, i provvedimenti emanabili dalla competente autorità amministrativa, anche in via sussidiaria, a tutela dell’incolumità pubblica.

Di sicuro, la sentenza non è da considerarsi definitiva perché le difese delle uniche due condannate presenteranno appello. Potrebbero volerci anni per arrivare alla Cassazione; sarebbe quindi auspicabile, come suggerisce la giudice, che nel frattempo almeno si chiedesse l’autorizzazione per interventi di salvaguardia di un bene simbolo della città.


 

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