Il Tirreno

Massa, «Accordo fra imprese per spartirsi le gare per il vestiario pubblico»

Massa, «Accordo fra imprese per spartirsi le gare per il vestiario pubblico»<br>

L’esistenza di un’inchiesta penale relativa alla gara del 2018 per la Municipale emerge da un ricorso al Tar (respinto) contro una sanzione dell’Autorità Agcm

4 MINUTI DI LETTURA





Massa Da un ricorso al Tar (respinto) si scopre che un’inchiesta penale riguarda anche la gara per l’appalto del vestiario della polizia municipale di Massa. Riguarda nel senso che, ovviamente all’insaputa di palazzo civico, secondo le accuse, alcune delle ditte invitate per la fornitura del vestiario, si sarebbero accordate in sostanza per fare vincere una di esse. Un’ipotesi ovviamente tutta da dimostrare, ma come si spiega nella sentenza del Tar, l’inchiesta c’è; e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha irrogato delle sanzioni.
Per quanto riguarda il ricorso, è stato presentato al Tar del Lazio da una di queste ditte, la “Confezioni Orsi srl” (avvocati Fabio Piccioni e Matteo Spatocco), ed è contro l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm in sigla, assistita dall’Avvocatura generale dello Stato); obiettivo, l’annullamento del provvedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato adottato nell’adunanza del 1° marzo 2022, con cui è stato deliberato «che le società Galleria dello sport srl (ora Tech divise srl), Confezioni Gim di Bettazzi Ricci & C. snc e Confezioni Orsi srl hanno posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza, in violazione dell’articolo 2, della legge n. 287/90, consistente in un’intesa unica, continuata e complessa, di natura segreta e restrittiva per oggetto, che si è sostanziata nel coordinamento delle condotte relative ad alcune procedure selettive bandite da enti pubblici nel territorio della Regione Toscana nel 2018 per l’affidamento delle forniture di abbigliamento professionale per i dipendenti di enti pubblici»; e ancora, che le stesse tre società «si astengano in futuro dal porre in essere comportamenti analoghi a quelli oggetto dell’infrazione accertata al punto precedente»; ed erano state irrogate le sanzioni amministrative pecuniarie, rispettivamente, pari a 26.798 euro alla società Galleria dello sport srl (ora Tech divise srl), 8.400 euro alla società Confezioni Gim di Bettazzi Ricci & C. snc e 1.587 euro alla società Confezioni Orsi srl».
La vicenda
Prima della sentenza, i giudici ripercorrono la vicenda, partita da una comunicazione da parte del nucleo della Guardia di Finanza, basata sulle attività condotte nell’àmbito di un’indagine penale circa la regolarità di una serie di affidamenti operati da enti pubblici»; l’Autorità Agcm ha avviato il procedimento I846 per accertare l’effettiva ricorrenza della ipotizzata violazione anticoncorrenziale, nelle procedure pubbliche di affidamento delle forniture di abbigliamento e accessorî da lavoro per i dipendenti di enti pubblici (sostanzialmente mediante la ripartizione del mercato), finalizzata all’aggiudicazione delle procedure di scelta del contraente in forza di uno schema spartitorio in grado di garantire l’aggiudicazione ad una specifica impresa predefinita e con ribassi di ridotta entità».
Intercettazioni
Fra queste gare, quella indetta dal Comune di Massa nel 2018, «in riferimento a tale procedura, conclusasi con l’aggiudicazione in favore dell’unico offerente (ossia la Confezioni Gim) con un ribasso inferiore al 5%, l’Autorità ha evidenziato come da una serie di intercettazioni telefoniche (disposte nell’indagine penale) emergesse un coordinamento tra i rappresentanti legali delle varie società. Con piú precisione, va rilevato come i varî responsabili delle imprese coinvolte si accordassero su chi dovesse presentare l’offerta e chi invece dovesse fornire i materiali all’eventuale aggiudicatario». Altre gare prese in esame, quelle dell’Opera della primaziale pisana; Comune di Vaiano; Comune di San Giuliano Terme; Comune di Cecina; Galleria dell’accademia di Firenze; Comune di Siena. Si fa notare che «l’Autorità ha reputato sussistente un coordinamento tra alcune delle imprese sopra menzionate (segnatamente, Galleria dello sport, Confezioni Gim, Confezioni Orsi): difatti, sarebbe ricorrente, nel caso in esame, un cartello orizzontale segreto avente lo scopo di condizionare le procedure pubbliche di scelta del contraente con l’obiettivo primario di neutralizzare il confronto competitivo (cosiddetto bid rigging) e con effetti limitati al territorio toscano».
Il ricorso
Nel ricorso, Confezioni Orsi «evidenzia l’insussistenza di un cartello di sole tre società che rappresenterebbero una minima parte delle imprese operanti in Toscana: in aggiunta, le conversazioni captate dimostrerebbero non una pratica concordata, bensí una «sudditanza» di alcune imprese minori (quale la ricorrente) rispetto alla Galleria dello sport»; inoltre, viene sottolineato come non vi siano conversazioni tra la Orsi e la Gim.
Ma, spiega il Tar, il ricorso non può essere accolto. Gli elementi raccolti dall’Agcm dimostrerebbero «l’esistenza di una serie di interlocuzioni, tra le imprese menzionate, a ridosso della pubblicazione degli atti relativi all’affidamento delle commesse pubbliche, nonché durante i termini di presentazione delle offerte. In particolare, il tenore delle conversazioni captate dalla polizia giudiziaria è sufficientemente chiaro per descrivere compiutamente la vicenda, atteso che i responsabili della società Galleria dello sport in piú occasioni hanno colloquiato con esponenti delle altre società (nonché delle amministrazioni aggiudicatrici) al fine di concordare una strategia su come «gestire» le procedure di gare». Inoltre, «In relazione alla procedura per inviti indetta dal Comune di Massa, va osservato come la conversazione tra i responsabili dell’esponente (Confezioni Orsi, ndr) e della Galleria dello sport confermi in pieno il disegno spartitorio: ciò trova (quasi) conferma nel ricorso allorquando viene precisato come sia l’amministratore di quest’ultima a dissuadere la società Orsi dal presentare la propria offerta. In altre parole, al fine di evitare la concorrenza tra gli operatori economici, il piú grande «detta la linea» ai meno forti: appare manifesta, quindi, la lesione al libero mercato concorrenziale». Quindi, conclude il Tar, sarebbe dimostrata «in maniera logica e coerente la conclusione dell’intesa e la partecipazione della Orsi (con un ruolo secondario) alla stessa». Ricordo respinto. Spese compensate. Vedremo gli sviluppi.  l
 M.B.

 

Non lasciare decidere l'algoritmo:

scegli Il Tirreno per le tue notizie su Google

Cronaca flash

Gioco

Superenalotto, i numeri vincenti di oggi – Jackpot da 41,9 milioni di euro

di Redazione web