Il Tirreno

Carrara, per il punto informazioni turistiche di San Martino, definitiva la condanna per falso ideologico

Carrara, per il punto informazioni turistiche di San Martino, definitiva la condanna per falso ideologico<br>

Riguarda l’ex dirigente comunale Pierluigi Bessi e l’imprenditore Giovanni Pinelli

5 MINUTI DI LETTURA





Carrara Venti pagine di sentenza della Corte di Cassazione ripercorrono una vicenda di cui si è molto parlato in passato, ovvero l’appalto per la realizzazione del punto informazioni di San Martino, realizzato anche con i fondi Piuss. Il protrarsi della giustizia, consente per vari capi di imputazione la prescrizione, ma per uno, il falso ideologico aggravato continuato, no. Gli imputati, condannati in due gradi di giudizio, sono l’ex dirigente comunale Pier Luigi Bessi, 69 anni, e l’imprenditore Giovanni Pinelli, 55 anni; erano assistiti dagli avvocati Antonio Angelo Scarano, Nicola Gentini, Luca Lattanzi e Luca Pietrini.

Il ricorso alla Suprema Corte riguarda la sentenza d’appello di Genova che aveva confermato la decisione del Tribunale di Massa: quindi, per Pierluigi Bessi e Giovanni Pinelli la pena, rispettivamente, di tre anni e 4 mesi di reclusione e tre anni e due mesi di reclusione, in relazione alle imputazioni contestate ad entrambi in concorso, falso ideologico continuato e concorso in abuso d’ufficio, nonché, per il solo Bessi, in relazione anche alla truffa aggravata, dichiarando non doversi procedere per prescrizione quanto alla turbativa d’asta ed assolvendo, invece, Bessi da un'ipotesi di concussione ai danni di un consorzio di giostrai e spettacoli viaggianti perché il fatto non sussiste. Alcuni capi di imputazione secondo i giudici della Cassazione (ed anche il capo C, relativo al reato prescritto di turbativa d'asta), sono ritenuti provati dalle sentenze di merito, e vengono così dettagliati: il capo D, falso ideologico continuato, aggravato dalla “fidefacenza” commesso in concorso tra loro da Bessi e Pinelli, il primo nelle funzioni di direttore dei lavori e di responsabile unico del procedimento; il secondo, quale appaltatore esecutore dell'opera pubblica, titolare della ditta individuale Pinelli Giovanni Costruzioni Edili. Il reato — per come accertato dai giudici di merito - si è realizzato mediante false attestazioni nel certificato di ultimazione e di regolare esecuzione dei lavori emesso da Bessi in data 29.4.2015 ed in sei verbali di sospensione e ripresa dei lavori, formati apparentemente dal 20.12.2013 al 5.2.2015, ma in realtà stilati a posteriori, una volta partite le indagini, tutti atti sottoscritti anche da Pinelli, che indicavano l'esistenza ed il perdurare di "avverse condizioni meteo" quali cause del ritardo nell'ultimazione dei lavori per 256 giorni, ritardo in realtà addebitabile all'appaltatore.

I reati prescritti

Il capo E, prescritto, concorso in abuso d'ufficio, secondo i giudici il dottor Bessi avrebbe coperto il ritardo nella consegna dei lavori relativi al fabbricato di San Martino, attribuibile a responsabilità dell'appaltatore, mediante le condotte di falso ideologico, nonché l'omessa irrogazione delle penali da ritardo e della procedura di risoluzione del contratto di appalto, così procurando all'appaltatore Pinelli un ingiusto vantaggio patrimoniale, consistito nella illegittima esenzione dal pagamento di 102.694 euro a titolo di penale per il grave ritardo accumulato. La truffa aggravata riferita al solo Bessi, ugualmente prescritta, perché avrebbe indotto in errore i funzionari della Regione Toscana, ancora una volta in relazione all'appalto relativo ai lavori eseguiti per l'immobile comunale di San Martino, così procurando a Pinelli la somma di euro 42.566,85 liquidatigli a titolo di contributo pubblico Piuss (Piani Integrati Urbani Sviluppo Sostenibile). I difensori hanno proposto ricorso e, come accennato, rimane come condanna penale definitiva solo il falso ideologico continuato e aggravato.

La sentenza

Nel procedimento, parte civile è la Regione Toscana. La Cassazione, nel definire le prescrizioni, spiega che i ricorsi sono parzialmente fondati. Si ribadisce che il falso ideologico fidefacente è stato accertato in relazione al certificato di ultimazione e di regolare esecuzione dei lavori, emesso il 29.4.2015 da Bessi, nella sua qualità di pubblico ufficiale, certificato sottoscritto anche da Pinelli; a sei verbali di sospensione e ripresa dei lavori di risanamento del fabbricato (lavori dei quali Bessi era direttore e responsabile unico del procedimento di appalto pubblico relativo), formati in epoca successiva alle indagini e nei quali si sono falsamente attestati l'esistenza ed il perdurare di "avverse condizioni meteo", quali cause di un ritardo nell'ultimazione dei lavori pari a 256 giorni, ritardo, invece, attribuibile a colpa dell'appaltatore Pinelli. Si fa notare che «il ritardo notevolissimo con cui sono stati prodotti nel corso delle indagini gli atti, poi rivelatisi ideologicamente falsi, è stato considerato - con ragioni del tutto logiche - una vera e propria "spia" della loro non veridicità e della loro formazione postuma, rispetto alle circostanze che volevano attestare». La sussistenza dell'aggravante della fidefacenza (in sostanza, in quanto atti redatti da pubblici ufficiali nell’esercizio delle proprie funzioni), ad effetto speciale, determina l'innalzamento del termine di prescrizione, spostandolo sino ad epoca ben successiva alla presente pronuncia di legittimità.

Viene poi dichiarata la prescrizione del reato di abuso di ufficio, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza; ma agli effetti civili, si dispone annullamento con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, con riguardo a tale capo di imputazione. La prescrizione del reato, che determina l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata quanto al capo E (abuso d’ufficio) agli effetti penali, non impedisce, in presenza delle statuizioni civili irrogate, che a tale miglior accertamento provveda il giudice d'appello.

Prescritto inoltre il reato di truffa per Bessi. Accolto anche il ricorso di Giovanni Pinelli rispetto alla pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, perché l’unico reato che l’avrebbe prevista, cioé la truffa, era ascritto unicamente a Bessi. Quindi, pena accessoria cancellata per entrambi.

In definitiva, estinti i reati di abuso d’ufficio e truffa rigettato il ricorsi agli effetti penali limitatamente al reato di falso ideologico fidefacente.

La vicenda rimane aperta quindi limitatamente alla quantificazione del danno, quanto al reato di falso ideologico, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile in appello. Annullata senza rinvio la sentenza impugnata in relazione alle pene accessorie.l

M.B.

Non lasciare decidere l'algoritmo:

scegli Il Tirreno per le tue notizie su Google

Cronaca flash

Gioco

Superenalotto, i numeri vincenti di oggi – Jackpot da 41,9 milioni di euro

di Redazione web