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La sentenza

Morto in moto a 28 anni la vigilia di Natale, la Cassazione conferma: fu omicidio stradale

Morto in moto a 28 anni la vigilia di Natale, la Cassazione conferma: fu omicidio stradale

Lunigiana, respinto il ricorso del conducente dell’auto. L’incidente nel 2019: la ricostruzione

01 aprile 2024
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AULLA. La morte del 28enne Alessandro Magnani, meccanico navale con la passione della moto, la vigilia di Natale del 2019, aveva suscitato profondo dolore e cordoglio. Dopo oltre quattro anni, è adesso definitiva la condanna per omicidio stradale di un 56enne originario di Erice, Robertino Todaro. Originario di Bolano, Magnani viveva a Pian di Follo.

Si ricorda che il 7 giugno 2023, la Corte di appello di Genova aveva confermato la sentenza emessa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Massa con la quale - all'esito di giudizio abbreviato - Robertino Todaro era stato ritenuto responsabile del reato di omicidio stradale (articolo 589 bis del codice penale). L’incidente, si ricostruisce, era avvenuto a mezzogiorno circa della vigilia di Natale del 24 dicembre, nel comune di Aulla (Albiano Magra). Todaro era alla guida di un’auto, procedeva lungo la statale SP70 in direzione Ceparana e stava svoltando a sinistra per immettersi in Via Venturini, quando la vettura entrò in collisione con la Honda condotta da Alessandro Magnani, che procedeva lungo la statale nella opposta direzione di marcia. A causa dell'urto, Magnani cadde a terra e riportò gravissime lesioni che ne determinarono la morte.

Secondo la difesa, tra l’altro, la sentenza di primo grado sarebbe stata viziata da atti inutilizzabili, perché «inseriti nel fascicolo dopo l'ammissione del giudizio abbreviato e provenienti da un soggetto totalmente estraneo al processo». E mette anche in dubbio la ricostruzione dell’incidente.

La sentenza

Ma secondo la Cassazione, i motivi di ricorso sono infondati. In particolare, rispetto alla circostanza che nella motivazione della sentenza di primo grado il giudice abbia fatto riferimento ad atti inutilizzabili non comporta la nullità della sentenza. Il punto è, affermano i giudici della Cassazione, che il Gup del Tribunale di Massa non ha fatto riferimento solo agli atti allegati alla memoria depositata dalla persona offesa, ma ha illustrato anche il contenuto degli atti di indagine (utilizzabili ai fini della decisione per effetto della richiesta di giudizio abbreviato). Inoltre, le argomentazioni sviluppate a sostegno della condanna hanno tenuto conto, oltre che della relazione del consulente tecnico della persona offesa (che non avrebbe potuto essere utilizzata perché inserita in atti dopo la richiesta di giudizio abbreviato e dopo che le parti avevano illustrato le rispettive conclusioni), anche della relazione del consulente tecnico della difesa. «In questa situazione, la Corte di appello ha correttamente operato. Ha valutato se, eliminato il riferimento agli atti inutilizzabili, la motivazione fornita dal giudice di primo grado fosse in grado di resistere alle argomentazioni sviluppate dalla difesa nei motivi di appello e ha proceduto a rinnovazione istruttoria ritenendo che, per ricostruire con chiarezza la dinamica del sinistro, fosse indispensabile un accertamento peritale».

Un’altra perizia

Si sottolinea quindi che la sentenza d’appello si era avvalsa di una nuova perizia. E che il perito «ha potuto tenere conto delle osservazioni formulate dal consulente tecnico della difesa e ha formulato le proprie conclusioni sulla base di dati obiettivi». In sintesi: «la nullità dedotta con l'atto di appello è stata sanata dai giudici di secondo grado espungendo il riferimento ad atti inutilizzabili e procedendo, del tutto legittimamente, alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale attraverso un accertamento peritale».

Il punto chiave, si ribadisce, è che «Il conducente di un veicolo che intende svoltare a sinistra, è tenuto a cedere la precedenza ai veicoli che, provenendo da direzione opposta, si vengano a trovare alla sua destra ed è tenuto a fermarsi, quando sia necessario, per far transitare detti veicoli». Ricorso respinto, e Todaro dovrà pagare le spese processuali.



 

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