Gioco
Carrara, Accademia e ministero insieme nel ricorso a favore della direttrice
L’Avvocatura dello Stato scende in campo per far annullare la sentenza del Tar
Carrara Alla fine, sono due i ricorsi al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar del 20 febbraio che aveva dichiarato ineleggibile la direttrice in carica Silvia Papucci: uno della stessa Papucci assistita dall’avvocato Giuseppe Leotta del foro di Roma; l’altro, dell’Avvocatura dello Stato, per conto del ministero dell’Università e della Ricerca, dell’Accademia di Belle Arti e “per quanto possa occorrere”, della Commissione elettorale per il conferimento dell’incarico di direttore dell’Accademia per il triennio 2023-2026. Il professor Marco Baudinelli, assistito dall’avvocato Isetta Barsanti Mauceri, si è invece ovviamente costituito per vedere confermato anche in secondo grado quanto deciso in primo grado dai giudici amministrativi fiorentini.
L’8 marzo scorso, come si ricorderà, il presidente della settima sezione del Consiglio di Stato, con un decreto monocratico aveva deciso di riportare alla direzione la professoressa Papucci; sul piano strettamente giuridico, non una sospensiva della sentenza del 20 febbraio, ma sul piano pratico ha avuto gli stessi effetti.
Adesso, anche l’Avvocatura dello Stato chiede l’annullamento e/o la riforma, previa sospensione degli effetti, della sentenza 191-2024 del 20 febbraio. Anche da questa formula si deduce che il decreto monocratico non era stata una vera e propria sospensiva, ma che in realtà sarà la seduta collegiale del prossimo 26 marzo ad affrontare la questione sospensiva e, non è escluso, anche tutta la vicenda.
Per la professoressa Papucci, che in primo grado non si era costituita, il supporto dell’Avvocatura dello Stato - sollecitato con forza dal presidente Antonio Passa - è significativo. Un supporto nel tentativo di far passare la linea interpretativa dello statuto, che fu avallata dalla commissione elettorale, ovvero che si dovessero considerare come di ruolo, nel computo dei sei anni richiesti dall’articolo 12, anche gli anni con contratto a tempo determinato.
Circostanza invece esclusa in modo netto dal Tar, secondo il quale la professoressa Papucci non aveva “pacificamente” quel requisito. Fra dieci giorni si capirà meglio l’orientamento del Consiglio di Stato visto che, come detto, il provvedimento monocratica dell’8 marzo scorso era stato adottato semplicemente per non mettere in difficoltà l’operatività dell’amministrazione dell’Accademia. L’avvocato Leotta nel ricorso mette fra i motivi a sostegno, il fatto che non riconoscere come validi anche gli anni a tempo determinato, significherebbe violare il principio di non discriminazionel
M.B
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