Il Tirreno

Montignoso, in Appello, nullo il licenziamento di un lavoratore della Bottega di Adò

Montignoso, in Appello, nullo il licenziamento di un lavoratore della Bottega di Adò<br>

La Corte di Genova ha riformato la sentenza di primo grado

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Montignoso La Corte di Appello di Genova ha dichiarato la nullità del licenziamento comminato nel 2020 ad un suo dipendente e condannato “La Bottega di Adò srl” al risarcimento del danno mediante pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal licenziamento alla reintegra, e alla rifusione delle spese di lite e quelle della Ctu (la consulenza tecnica d’ufficio). Il dipendente era assistito e difeso dallo studio dell’avvocato giuslavorista Alessandro Fontana.

Nella sentenza si spiega fra l’altro che la Corte d’Appello, in riforma di quanto deciso dal Tribunale di Massa nel marzo 2023, ha ritenuto provato che «la sanzione espulsiva è stata irrogata in esito a contestazione oltre modo generica, con sospensione cautelare dal lavoro e per pretesi inadempimenti risultati comunque insussistenti, ed emergendo dagli atti di causa l’insofferenza della datrice di lavoro rispetto alle richieste del lavoratore volte al rispetto delle previsioni contrattuali in punto a straordinario ed a mansioni diverse da quelle contrattuali, deve ritenersi provato che il licenziamento ha costituito una illegittima reazione datoriale, finalizzata a disfarsi di un lavoratore sgradito».

La vicenda scaturisce nel 2020 dal licenziamento del lavoratore alla “La Bottega di Adò srl” di Montignoso; il dipendente proponeva ricorso al Tribunale di Massa. Il Giudice del lavoro (Augusto Lama), all’esito dalla fase sommaria, dichiarava la nullità del licenziamento per difetto di motivazione, ordinando la reintegra del lavoratore e condannando il datore di lavoro al risarcimento del danno dalla data del recesso alla reintegra. Il particolare, il Tribunale ha ritenuto che la comunicazione di licenziamento fosse generica ed indeterminata. Poi, all’esito della fase a cognizione piena (davanti alla Dott.ssa Erminia Agostini), il Tribunale di Massa ha ribadito che le contestazioni mosse al lavoratore erano “estremamente generiche e non circostanziate con riferimento ad episodi specifici”, con conseguente impossibilità di apprezzare la sussistenza degli elementi costitutivi dell’addebito; ha tuttavia ritenuto che il licenziamento fosse non già nullo bensì illegittimo “perché sproporzionato e per violazione dell’art. 7 dello statuto dei lavoratori”, condannando pertanto la datrice di lavoro a riassumere il lavoratore od a risarcirgli il danno, quantificato in 6 mensilità della retribuzione globale di fatto.

La Corte di Appello di Genova in riforma della sentenza del Tribunale di Massa ha ritenuto fra l’altro che non potessero ritenersi provati episodi di negligenza, lassismo od insubordinazione tali da giustificare il recesso in tronco, emergendo piuttosto dalle dichiarazioni dei testi la figura di un lavoratore presente, diligente e produttivo non meno gli altri dipendenti e che al lavoratore, così come agli altri dipendenti, veniva richiesto di prestare lavoro straordinario in modo sistematico. Il lavoratore, nelle proprie difese, evidenziava che la sua posizione di rispetto delle clausole del Contratto di lavoro dipendeva dalla sopravvenuta necessità di attendere ad impegni familiari, avendo due figli in tenera età, ed in particolare a seguito della nascita del secondogenito. Il lavoratore, inoltre, richiedeva di non essere adibito alle consegne, in quanto attività esulante le proprie mansioni.

Pertanto, la Corte ha considerato che la sanzione espulsiva è stata irrogata in esito a contestazione «oltre modo generica, con sospensione cautelare dal lavoro e per pretesi inadempimenti risultati comunque insussistenti, ed emergendo dagli atti di causa l’insofferenza della datrice di lavoro rispetto alle richieste del lavoratore volte al rispetto delle previsioni contrattuali in punto a straordinario ed adibizioni a mansioni diverse da quelle contrattuali, e per tutto ciò ha ritenuto provato che il licenziamento ha costituito una illegittima reazione datoriale, finalizzata a disfarsi di un lavoratore sgradito».

La replica

La società La Bottega di Adò, «ritiene che la sentenza della Corte di appello di Genova, che ha inaspettatamente e radicalmente riformato la pronuncia del tribunale di Massa, sia sbagliata, addirittura nulla e, comunque, ingiusta. Per questo, la società ha dato mandato ai suoi difensori per la sua immediata impugnazione. Crediamo sia nostro dovere tutelare l'onorabilità della società e di tutti i suoi dipendenti che vivono, salvo l'eccezione di cui stiamo discutendo, in una comunità di lavoro armonica, inclusiva e produttiva. Riteniamo, insomma, necessario difendere il nostro presente e la nostra storia da rappresentazioni a nostro avviso parziali e, quindi, distorsive di una realtà aziendale sana e rispettosa del lavoro di tutti».l

M.B.

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di Redazione web