Il dolore
Accademia di Belle Arti, il Tar annulla l’elezione della direttrice: cosa dice la sentenza
Accolto il ricorso del professor Marco Baudinelli. E ora che succede?
CARRARA. La professoressa Silvia Papucci non poteva e quindi non può essere la direttrice dell’Accademia di Belle Arti. Lo sostiene il Tar, in una sentenza con cui ha accolto il ricorso del professor Marco Baudinelli, ex direttore. In sostanza, la professoressa Papucci al momento dell’elezione, non aveva i necessari sei anni di anzianità in ruolo, richiesti dallo statuto dell’istituzione. E ora? Se l’Accademia o il Ministero decideranno il ricorso al Consiglio di Stato, la situazione potrebbe restare congelata, altrimenti il Ministero stesso deciderà se proclamare il secondo, lo stesso Baudinelli (Papucci prese 53 voti, Baudinelli 11), quale direttore, o inviare un commissario per predisporre nuove elezioni.
La sentenza
La sentenza, pubblicata ieri, riguarda come detto il ricorso di Marco Baudinelli (assistito dall’avvocato Isetta Barsanti Mauceri), presentato contro Accademia delle belle arti di Carrara, Ministero dell'Università e della Ricerca (rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze), e contro la Commissione elettorale per il conferimento dell'incarico di direttore dell'Accademia di belle arti di Carrara, non costituita in giudizio; e nei confronti di Silvia Papucci, anch’essa non costituita in giudizio. Nel ricorso si chiedeva l’annullamento dei provvedimento con i quali ad aprile 2023 era stata definita l’ammissione dei candidati per il conferimento dell'incarico di Direttore dell'Accademia per il triennio 2023/2026, nella parte in cui è incluso il nominativo della dottoressa Silvia Papucci; dei verbali di scrutinio, non conosciuti, relativi ai risultati di voto; oltre all’annullamento della proclamazione della elezione della dott.ssa Silvia Papucci alla carica di Direttore; e della nota prot. n. 2175 del 17 aprile 2023 con la quale la Commissione elettorale aveva rigettato il reclamo proposto da Baudinelli circa il possesso da parte della dott.ssa Papucci del requisito di cui all'art. 12 dello Statuto.
Si chiedeva inoltre l’accertamento del diritto del dott. Marco Baudinelli ad essere eletto quale Direttore dell'Accademia con condanna del risarcimento di tutti i danni rispetto alla mancata elezione.
Il requisito
Come detto, il punto chiave riguarda, secondo Baudinelli, la mancata sussistenza in capo alla controinteressata del requisito, prescritto dallo Statuto, dell'anzianità di servizio di sei anni nel ruolo. L’articolo 12, comma 5, dello Statuto, prevede che: “Il direttore viene eletto fra i docenti di ruolo anche di altre istituzioni con almeno 6 anni di anzianità nel ruolo in possesso di particolari requisiti di comprovata esperienza professionale e di direzione acquisita anche in ambiti multidisciplinari e internazionali…”. Secondo Baudinelli, la prof.ssa Papucci potrebbe invece vantare solo quattro anni di anzianità nel ruolo.
Secondo l’Accademia, invece, l’interpretazione esatta della norma statutaria richiede, per la carica di direttore, un’anzianità di sei anni “nel” ruolo e non un’anzianità “di” ruolo, in tal modo attribuendo rilevanza a tutte le attività e servizi effettivamente svolti come docente, anche se precedenti all’assunzione a tempo indeterminato (cosiddetti servizi pre-ruolo). La Commissione elettorale, in particolare, avrebbe, secondo l’Accademia, correttamente ritenuto che l’anzianità della docente fosse da considerare, a tutti gli effetti, a partire dal 17 novembre 2011, data in cui la professoressa aveva assunto “il ruolo” di docente di Tecniche dell’incisione e grafica d’arte, come risulterebbe dal decreto del direttore dell’Accademia di belle arti di Carrara, n. 497 del 1° settembre 2020, in cui si specifica che, al 1° novembre 2018, data in cui la professoressa aveva assunto il ruolo di appartenenza, l’anzianità di servizio era già di 3 anni e 1 mese.
Il ruolo
Secondo il Tar non vi sono dubbi: si richiede che il candidato direttore sia un docente di ruolo con almeno sei anni di anzianità nel ruolo, laddove per “ruolo” s’intende sempre l’immissione a tempo indeterminato nell’organico dell’Accademia o di altre istituzioni universitarie.
«Non appare invero convincente l’interpretazione della disposizione offerta dalla difesa dell’Accademia, secondo la quale lo Statuto, laddove richiede ai fini della nomina a direttore “almeno 6 anni di anzianità nel ruolo”, intenderebbe attribuire rilevanza anche ai c.d. servizi “pre-ruolo”, ossia prestati prima della immissione in ruolo ma comunque nel ruolo di docente. E ciò anche alla luce del decreto n. 497 del 1° settembre 2020, del direttore dell’Accademia, che distingue, relativamente alla posizione della dott.ssa Papucci, l’anzianità pre-ruolo (dunque non “nel ruolo”) dall’anzianità di ruolo decorrente dalla immissione in ruolo (quest’ultima, in particolare, riconosciuta ai fini giuridici dal 1° novembre 2018 e ai fini economici dal 17 dicembre 2018)». Non solo: «La Prof.ssa Papucci pacificamente non possedeva tale requisito di anzianità al momento dell’ammissione alla presente procedura e della nomina. Per tale ragione il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti devono essere accolti con l’annullamento dell’ammissione alla procedura in questione della prof.ssa Papucci, della sua proclamazione come eletta e della nomina della stessa a direttrice dell’Accademia di belle arti di Carrara. In sede di “riedizione del potere”, l’Accademia di belle arti di Carrara dovrà verificare la sussistenza dei presupposti per la nomina di Marco Baudinelli a direttore al posto della controinteressata».
In sostanza, la sentenza oltre ad annullare l’elezione della professoressa Papucci, ripassa la palla all’Accademia che alla luce di questo giudicato, della sentenza, dovrà decidere se ci sono gli estremi per la nomina del professor Baudinelli. L’Accademia intanto dovrà pagare le spese di lite di 2mila euro.
Non lasciare decidere l'algoritmo:
scegli Il Tirreno per le tue notizie su Google
