Sicurezza
Carrara, caso Moschea: la Cassazione riapre il processo civile
L’Iraq può insistere per la presunta falsità del contratto
CARRARA. Sono passati oltre 33 anni, e nonostante abbia perso in tre gradi di giudizio in sede civile, in tre gradi di giudizio in sede penale e nuovamente in due in quello civile, l’Iraq non si arrende. E ora la Corte di Cassazione apre uno spiraglio al Paese che al momento della firma dell’accordo (era il 26 marzo del 1990) aveva come guida Saddam Hussein; l’accordo con l’impresa "Dazzi Pietro fu Enrico" era, si ricorderà, per la creazione di una mega moschea, di un centro islamico e dell’università a Baghdad; secondo la Repubblica dell’Iraq, il Ministero della Pianificazione e l’ambasciata dell’Iraq in Italia però, a dir loro, quel contratto era falso.
Il caso sembrava chiuso nel 2018, con l’assoluzione da parte della Cassazione di tutte le persone coinvolte nel caso, tra cui Paolo Dazzi, imprenditore del marmo, all’epoca dei fatti figlio del titolare dell’impresa che, nel’90, si era aggiudicata la commessa da 50 milioni di dollari americani per la costruzione di quella che doveva essere la più grande moschea al mondo. Ma l’invasione del Kuwait e il successivo embargo ai danni dell’Iraq fece saltare il progetto. La società fallì senza ottenere i dieci milioni di penale.
Paolo Dazzi, oggi difeso dall’avvocato Giovanni Maria Altadonna, fece richiesta alle banche di recuperare i fondi iracheni, ma non ottenne risposta. Nel 2003, ci fu la vendita del credito (10 milioni ceduti per 77mila euro) da parte della curatela a una società inglese, la Server Plus Ltd, che “trovò” i dieci milioni nei depositi bancari dello stato iracheno. Il tribunale di Massa condannò le banche al risarcimento di 9 milioni che entrarono così nel bilancio della curatela. Una vicenda complessa, andata avanti per anni, durante i quali l’Iraq, attraverso la sua ambasciata che si è costituita parte civile nel processo penale, ha sempre sostenuto che dietro ci fosse una truffa allo Stato. Ricostruzione smontata, come detto, in tre gradi di giudizio penale e civile. Ma il Paese non si è fermato e ha intentato un’ulteriore causa civile. Sempre con la solita teoria. Nel 2015 il tribunale di Massa ha dichiarato improponibile la querela di falso e ha respinto le domande di risarcimento dei danni per lite temeraria. La corte di appello, nel 2018, ha confermato la sentenza (accogliendo solo l’impugnazione sulle spese legali).
E adesso il caso è arrivato, di nuovo, in Cassazione. L’Iraq ha presentato nuovamente ricorso contro Paolo Dazzi articolandolo in cinque motivi tra cui il fatto di «aver escluso la difformità dall’originale delle copie del contratto prodotte in giudizio, senza considerare che nel giudizio dinanzi al tribunale di Massa conclusosi con la sentenza del 2003, alla cui impugnazione per revocazione era strumentale la querela di falso, non era stato prodotto l’originale del contratto, ma una copia autentica dello stesso, a sua volta falsa».
L’Iraq contesta la sentenza della corte di appello anche per aver «ritenuto che il giudicato penale producesse effetti nei confronti della Server Plus, cessionaria del credito vantato dall’Impresa Dazzi, e dell’Eurocrediti, cessionaria del credito della Server Plus, nonché degli altri enti iracheni rimasti estranei al procedimento penale, senza considerare che tali soggetti non avevano avuto la possibilità di far valere le loro ragioni in quella sede».
Nei mesi scorsi, la Cassazione, vista la materia delicata, aveva deciso di «rinviare la causa a nuovo ruolo, al fine di disporre la trattazione del ricorso in pubblica udienza, in modo tale consentire alle parti di discutere le predette questioni in contraddittorio tra loro e con la partecipazione del pubblico ministero».
E adesso, ecco lo “spiraglio” di cui si è detto, il cui esito finale ovviamente al momento è impronosticabile.
In sostanza, la Cassazione ha accolto il ricorso dello stato iracheno contro la sentenza d’appello di Genova dell’aprile 2018, secondo la quale il giudicato penale d’assoluzione era valido anche nei confronti di chi, come l’Iraq, su quel capo d’imputazione aveva rinunciato ad essere parte civile (era rimasta costituita per l’abuso d’ufficio); la Cassazione ha introdotto un principio di diritto, che sostanzialmente consente a chi, come nel caso dell’Iraq, aveva rinunciato nel corso del giudizio ad essere parte civile nel processo penale per falso (nel quale come detto, Paolo Dazzi è stato assolto nei tre gradi di giudizio), può comunque avviare una causa civile.
La Cassazione la scrive così: «In tema di rapporti tra giudizi penale e civile, e, in particolare, di efficacia del giudicato penale in altri giudizi civili diversi da quelli di restituzione o di risarcimento danni, l’articolo 654 del codice di procedura penale, laddove attribuisce la suddetta efficacia, nei confronti della parte civile, alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, pronunciata a seguito di dibattimento, nelle ipotesi ivi descritte, postula la persistenza della costituzione della parte civile medesima per tutta la durata del dibattimento stesso. Pertanto, l’avvenuta revoca di tale costituzione nel corso di quest’ultimo preclude l’operatività dell’efficacia del menzionato giudicato nel successivo giudizio civile intrapreso, anche nei confronti dell’imputato, dal soggetto la cui costituzione di parte civile nel giudizio penale è stata revocata».
Ragionamento complesso e ovviamente riservato ai giuristi, ma la notizia c’è: la sentenza d’Appello impugnata dagli iracheni “deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata alla Corte di Appello di Genova, in diversa composizione”, che dovrà valutare se vi siano nuovi elementi per ritenere falso ab origine il contratto alla base del pagamento della maxipenale milionaria da parte dell’Iraq.
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