Gioco
Cave, la guerra contro le gare: il Tar rinvia al 20 novembre
Carrara: oltre trenta aziende chiedono la perpetuità delle concessioni
CARRARA. Si arricchisce di un altro corposo capitolo il contenzioso fra imprese dell’escavazione da una parte, e amministrazione comunale e regionale dall’altro. Il Tar ha infatti emesso tre nuove ordinanze, alla luce del ricorso presentato da Confindustria e da oltre trenta daziende, contro il regolamento degli agri marmiferi. Nel mirino, come già avevamo scritto nei giorni scorsi per un analogo provvedimento adottato dal Tar per Fantiscritti Spa e Figaia Cave Spa, il fatto che la legislazione regionale e a cascata quella regolamentare cittadina, ritengono che le concessioni possano andare a gara, perché “onerose e temporanee” come stabilito dalla Corte Costituzionale. Le imprese però affrontano l’argomento da un altro punto di vista: Fantiscritti e Figaia Cave hanno già avviato le relative cause civili, e come vedremo, anche queste decine di imprese si apprestano a fare altrettanto. L’obiettivo comune delle aziende è quello di dimostrare, attraverso documenti storici e atti, ad esempio notarili, che i livelli estensi sono diritti reali permanenti e trasmissibili, revocabili solo per gravi inadempienze. Quindi, soggetti certo al pagamento dei canoni (se non si tratta di bene estimato ovviamente), ma non a gara.
Tornando alle tre ordinanze ultime del Tar, sono relative al ricorso inizialmente presentato nel 2020 da questi trenta firmatari: Confindustria Livorno Massa Carrara, Cmv Marmi, Società Apuana Marmi – Sam, Fantiscritti Marmi, Guglielmo Vennai, Escavazione Marmi Campanili, Escavazione Marmi Fossaficola, Cooperativa Cavatori Canalgrande, Bettogli Marmi, Gmc, Calacata Crestola, Cave Amministrazione, Tonini Cave Fantiscritti, Marmi Carrara Lorano, Marmi Carrara Gioia, Marmi Carrara Canalgrande, Omya, Escavazione Polvaccio, Escavazione Marmi Canalbianco Alto, Escavazione Marmi Venati, Nuovi Pregiati Apuani, Marmi Pregiati Apuani, Escavazione Marmi Lorano II, Marbo, Poggio Silvestro Marmi, Escavazione Marmi Tecchione, Cremomarmi, Caro & Colombi, Lino Salis (avvocati Riccardo Diamanti, Sergio Menchini, Giuseppe Morbidelli, Roberto Righi e Antonio Lattanzi); in più da Successori Adolfo Corsi Carrara (avvocati Riccardo Diamanti, Ferdinando Genovesi, Sergio Menchini, Giuseppe Morbidelli, Roberto Righi e Antonio Lattanzi). Altre due ordinanze gemelle sono state emesse per i ricorsi di Fb Cave e di Monte Maggiore (avvocato Cristiana Carcelli).
I ricorsi sono contro il Comune di Carrara (avvocati Alessandro Paire e Andrea Gandino), e la Regione Toscana (avvocati Lucia Bora e Barbara Mancino), e sono finalizzati all'annullamento totale o parziale, del Regolamento per la concessione degli Agri Marmiferi del Comune di Carrara approvato con la deliberazione del Consiglio comunale di Carrara n. 47 del 2 luglio 2020 e pubblicata all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni dal 24 luglio 2020; della deliberazione del Consiglio Comunale di Carrara n. 46/2020 del 2 luglio 2020; e poi, con i motivi aggiunti depositati il 19 luglio 2022, si chiedeva sempre l’annullamento dello stesso Regolamento degli Agri Marmiferi del Comune di Carrara.
Nelle sue ordinanze, il Tar osserva che la Confindustria e le singole società ricorrenti rivendicano «la titolarità, in capo alle società medesime, di un “diritto di livello” su alcune cave, cioè di un diritto reale parziario di godimento, assimilabile all’enfiteusi, che deriva loro in forza di contratti di livello provenienti dalla legislazione anteriore all’Unità d’Italia». I ricorrenti, in estrema sintesi, sostengono «l’illegittimità della Legge regionale 35/2015 e degli atti regolamentari del Comune di Carrara (che di tale legge regionale sono attuativi) ove interpretati nel senso di comportare una estinzione “ope legis” (per effetto di una norma di legge, ndr) del rivendicato diritto reale, tanto da prospettare questione di legittimità costituzionale delle disposizioni della 35/2015 nella misura in cui queste, incidendo sul diritto privato, avrebbero invaso la competenza legislativa statale esclusiva in materia di “ordinamento civile” o avrebbero comunque determinato un’espropriazione senza indennizzo».
E ancora: nel corso dell’udienza pubblica del 10 gennaio 2024 è emersa la circostanza che tra le parti è stata attivata, con esiti non risolutivi, la mediazione civile obbligatoria, nell’intento (ad oggi dichiaratamente non concretizzato) di intraprendere, ad opera delle ricorrenti, un giudizio civile con oggetto l’accertamento, dinanzi al giudice ordinario, dell’esistenza e della durata del diritto di livello». Pertanto, mentre nei giorni scorsi, per i casi di Fantiscritti e Figaia Cave, che già hanno avviato la causa civile, era stata decisa subito la sospensione del giudizio amministrativo in attesa dell’esito della causa in tribunale ordinario, questa volta si premette che «l’accertamento in sede civile dell’esistenza, della natura e della durata del diritto di livello costituisce una decisione pregiudiziale rispetto alla decisione della causa pendente dinanzi al giudice amministrativo, in quanto l’esistenza del rivendicato diritto di livello è presupposto logico sia della tesi secondo cui un tale diritto sarebbe escluso dall’applicazione della L.R. n. 35/2015 (e dei regolamenti comunali impugnati), sia dell’opposta tesi (di Coimune e Regione, ndr) secondo cui esso sarebbe inciso da tali disposizioni (con le connesse eventuali questioni di legittimità costituzionale)». Quindi, il Tar ha fissato udienza di aggiornamento al 20 novembre, per capire se nel frattempo tutte le aziende avranno avviato singole cause civili come già fatto da Fantiscritti e Figaia. In tribunale ordinario, contrariamente al Tar, non sono previste cause plurime, ma singole. A quanto emerge comunque tutte le imprese faranno causa civile per rivendicare i livelli e quindi la perpetuità delle concessioni, evitando quindi le gare. Morale: minimo, tre anni di tempo, se va bene.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Non lasciare decidere l'algoritmo:
scegli Il Tirreno per le tue notizie su Google
