Sicurezza
Bancarotta fraudolenta, assolto l’imprenditore e armatore Bogazzi
Carrara, caduta l’accusa secondo cui avrebbe estratto beni dalla Pietre Extra srl (fallita) per trarne profitto. In abbreviato assolto anche Paolo Dello Iacono. Patteggia sette mesi l’amministratore Mario Cagnoni
CARRARA. Si è concluso martedì il primo grado di giudizio del processo che vedeva imputati l’imprenditore e armatore Enrico Bogazzi, per i reati di bancarotta fraudolenta, ricettazione prefallimentare e insinuazione al passivo per crediti simulati, Mario Cagnoni accusato solo di bancarotta semplice, e Paolo Dello Iacono, accusato di favoreggiamento. Tutte le accuse giravano attorno alla storia dell’azienda Pietre Extra srl dichiara fallita nel maggio del 2019. Secondo la procura Cagnoni aveva «continuato l’attività astenendosi dal chiederne il fallimento in proprio, nonostante fosse palese l’impossibilità di risanamento». Mentre Bogazzi, amministratore delegato della Vittorio Bogazzi spa e di Navalmar UK, nell'aprile del 2015, avrebbe venduto 45 blocchi di proprietà di Pietre Extra srl (della quale era socio di maggioranza) per recuperare il costo del deposito degli stessi (rimasto da tempo insoluto), per poi insinuarsi nella procedura fallimentare di Pietre Srl (fallita a maggio del 2019) per ottenere la differenza tra il credito vantato e la somma recuperata dalla vendita dei blocchi.
Secondo l'impostazione accusatoria Bogazzi, così facendo, avrebbe dolosamente distratto beni dal patrimonio della fallita, contribuendo alla bancarotta ed al contempo arricchendosi ingiustamente insinuandosi successivamente nel fallimento. Bogazzi, difeso dall'avvocato Erica Bertola, ha dunque scelto di essere giudicato secondo le forme del rito abbreviato, segnalando in primis il fatto che lo stesso, nell'ambito di Pietre Srl, ricopriva la carica di socio non amministratore e che, pertanto, per legge non poteva essere chiamato a rispondere del reato di bancarotta, che è un reato proprio.
Nel merito dimostrava poi di aver proceduto alla vendita incriminata in maniera legittima, azionando la clausola “Security and lien” che in ambito portuale autorizza il vettore a porre in vendita le merci movimentate per conto del committente moroso ed a trattenere dal relativo ricavato la somma corrispondente al proprio credito. Oltretutto, di questa vendita, era stata notiziata per iscritto anche Pietre Srl, la quale decidette di non opporvisi.
Non solo. Poiché nell'ambito dello stesso procedimento penale Mario Cagnoni, amministratore unico di Pietre Srl, veniva chiamato a rispondere di bancarotta semplice per non aver tenuto regolarmente le scritture contabili ed aver al contempo tentato di nascondere il dissesto della società, secondo la difesa di Bogazzi «non si comprendeva come potesse essere addebitato a Bogazzi il fatto di aver agito nella dolosa consapevolezza del dissesto economico di Pietre, tra l'altro fallita ben 4 anni dopo rispetto alla vendita di cui all'imputazione».
In relazione poi all'insinuazione al fallimento di Pietre Srl, l'avvocato Bertola ha fatto presente come sia il curatore fallimentare che il giudice delegato Pellegri avessero già provveduto ad accertare l'esigibilità del credito contestato dalla Procura.
In sede di discussione il pm Mansi ha chiesto per Bogazzi la condanna a 3 anni di reclusione, ridotta a 2 anni per la scelta del rito e concordava in sede di patteggiamento la pena di mesi 7 di reclusione per l'imputato Cagnoni. Il gup Dario Berrino, ha accolto la tesi della difesa di Bogazzi assolvendolo da tutti i reati lui ascritti perché il fatto non sussiste. Di conseguenza sono cadute anche le accuse nei confronti di Dello Iacono.
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