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Alluvione di Aulla, il giudice: «I lavori a regola d’arte non avrebbero evitato l’esondazione»
Le motivazioni della sentenza: «La ditta non fornì i documenti per il collaudo»
AULLA. Non è detto che, se la cassa di espansione di Chiesaccia fosse stata realizzata a regola d’arte, il Magra non sarebbe esondato e non avrebbe invaso Aulla portandosi via la vita di due persone. Non ci sono prove. Al massimo si può «ipotizzare uno scenario di minore criticità». Ma non è sufficiente per condannare qualcuno per disastro e omicidio colposo. Per questo il giudice Valentina Prudente ha assolto i dirigenti della Provincia Giovanni Menna, Gianluca Barbieri e Stefano Michela dall’accusa di disastro colposo per l’alluvione del 25 ottobre del 2011. È scritto nelle 159 pagine delle motivazioni della sentenza pronunciata il 18 aprile, dopo undici di dibattimento.
Un processo che si è chiuso senza colpevoli. Il tribunale ha infatti assolto dall’accusa di disastro colposo l’ex senatore socialista Lucio Barani, primo cittadino di Aulla negli anni precedenti al disastro, e Roberto Simoncini, alla guida della città quando l’evento si verificò e prima assessore, i tecnici della Provincia e quelli del Comune Franco Testa, Giuseppe Lazzerini, Mauro Marcelli e Ivano Pepe. Tutti assolti «perché il fatto non sussiste». Non luogo a procedere invece per il reato di omicidio colposo, perché prescritto, di cui erano accusati Simoncini, Marcelli e Giovanni Chiodetti, l’ex assessore comunale alla Protezione civile.
La Procura ha sempre sostenuto che una delle cause dell’alluvione andasse ricercata nella cassa di espansione di Chiesaccia che non era stata collaudata e che, invece di contenere la portata del Magra, scaricò su Aulla 430 metri cubi di acqua al secondo. Secondo la giudice, però, mancano prove del «nesso causale tra il comportamento della cassa di espansione e l’evento» in quanto «non è stato possibile neppure appurare se e in che modo l’onda di piena sia stata alimentata del malfunzionamento dell’opera». Fatto, d’altronde, sollevato anche dalle difese nel corso del dibattimento.
Non solo. Secondo quanto riportato nelle motivazioni, è sì vero che i lavori non erano stati collaudati, ma è altrettanto vero che «il collaudo non è stato effettuato per le carenze di documentazione addebitabili all’aggiudicataria (la ditta che ha eseguito i lavori, ndr), la cui integrazione era stata richiesta dall’amministrazione provinciale». Il dirigente Michela, quale responsabile del procedimento, aveva più volte chiesto alla ditta, l’impresa Pizzarotti, «verifiche funzionali al collaudo della stessa». Ma quelle verifiche non erano mai arrivate.
E c’è ancora dell’altro che scagiona i tre dirigenti della Provincia a cui erano state addebitate le condotte omissive di mancata vigilanza. Secondo il giudice «non si rinviene alcuna fonte per la quale sul dirigente della difesa del suolo della Provincia, incombesse, nel caso specifico, un dovere di protezione della pubblica incolumità rispetto ai lavori» per la creazione della cassa di espansione. Anche perché quei lavori erano frutto di un accordo di programma fra vari enti, secondo cui «un obbligo di gestione, controllo e manutenzione ordinaria e straordinaria sull’opera sarebbe gravato, anche dopo il collaudo, non sulla Provincia, ma sulla comunità montana della Lunigiana». Detto questo «l’ente deve essere realmente posto in condizioni di agire e, dunque dotato anche degli strumenti finanziari necessari».
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