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La sentenza

«Nullafacente e poco di buono», Zucchero condannato a risarcire l’amico diffamato nel suo libro

«Nullafacente e poco di buono», Zucchero condannato a risarcire l’amico diffamato nel suo libro

Il tribunale di Massa ha emesso sentenza contro il cantante per alcune espressioni utilizzate nella propria autobiografia

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37 mila euro, è quanto deve sborsare Zucchero a un ex amico. Lo ha deciso il tribunale civile di Massa che ha condannato per diffamazione Fornaciari. La condanna: risarcire i danni morali a un ex amico definito nel suo libro di memorie "Il suono della domenica. Il romanzo della mia vita" «un poco di buono, donnaiolo e nullafacente». Il libro è stato pubblicato da Mondadori 2011. Per il giudice Domenico Provenzano, come riporta il "Corriere Fiorentino" che ha dato la notizia della sentenza, le espressioni utilizzate in quelle pagine sono «lesive della reputazione» e hanno «compromesso le relazioni sociali e familiari della parte offesa, i cui rapporti con la coniuge si sono significativamente deteriorati».

Secondo la difesa di Zucchero, quelle espressioni sarebbero state invece utili alla "trama narrativa". Ma per il giudice si tratta di "espressioni offensive che diversamente da quanto sostenuto dal cantante non sono coerenti" all'intreccio del racconto, e hanno "l'unico effetto di recare discredito" all'ex amico.

Il libro parte dall'infanzia di Adelmo Fornaciari a Roncocesi, nella campagna emiliana, le prime esibizioni in Versilia. La pubblicazione era stata regalata all'ex amico di Zucchero dalla figlia di otto anni, ignara del contenuto: «Purtroppo, la lettura del romanzo provocò sconforto e malessere nei familiari del mio assistito - ha spiegato l'avvocato Alessandro Fontana che ha presentato la denuncia con la collega Catia Buratti al Corriere Fiorentino  -A distanza di otto anni, il tribunale ha stabilito che alcune espressioni erano riferite in maniera inequivocabile a lui, ledendone la reputazione».

Le parole usate nel testo sono «obiettivamente denigratorie (inducendo nel lettore un giudizio di naturale riprovevolezza circa condotte di tal genere) a prescindere dal tono ironico e dal linguaggio colloquiale con il quale vengono riportate vicende narrate nel testo; tono - conclude il giudice - che di per sé non vale a rendere inveritieri e o non credibili i fatti ed i giudizi descritti ed espressi».

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