Il Tirreno

La condanna

Marijuana a Bergiola, nei guai dopo la soffiata

di Michela Nicolai
Marijuana a Bergiola, nei guai dopo la soffiata

Una notizia confidenziale che parlava di un campo a Bergiola Maggiore dove non si coltivavano solo ortaggi

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MASSA. La «soffiata» era arrivata ai carabinieri. Una notizia confidenziale che parlava di un campo - a Bergiola Maggiore - dove non si coltivavano solo ortaggi. È scattato quindi il controllo degli uomini dell'Arma che hanno rinvenuto una piantagione di marijuana, troppo «rigogliosa» per essere destinata all'approvvigionamento «fai da te». E così Claudio Fiorentini, 33 anni, massese - difeso a processo dall'avvocato David Cappetta - è stato condannato ieri in primo grado dal giudice Ermanno De Mattia a otto mesi di reclusione per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Una condanna attenuata dallo sconto di un terzo della pena, legato alla scelta del rito abbreviato (la pubblico ministero Debora Bracco aveva comunque avanzato una richiesta di due anni e nove mesi). L'imputato - che ha precedenti per tentato omicidio e per rapina - dovrà pagare una multa di mille euro e le spese processuali. Il campo in cui venivano coltivate le piante proibite è di proprietà dei genitori del giovane: risalire a lui non è stato difficile.
Tutto nasce come detto quando una fonte dei carabinieri rivela l'esistenza della piantagione nascosta. I terreni si affacciano sulla strada, ma i pannelli frangisole - come ha ricostruito in aula la pm - occultano alla vista dei passanti quelle due piane «off limits», destinate alla coltivazione dei semi vietati. In quell'area dell'orto, all'arrivo dei militari, ci sono venti piante di marijuana che crescono floride. Infiorescenze utili a produrre una quantità rilevante di «erba» da rivendere sul mercato. Il coltivatore «diretto» è facilmente ritracciato e la perquisizione a domicilio sembra confermare i sospetti: a casa di Fiorentini viene ritrovata una quantità di sostanza già destinata al consumo, ma ci sono anche rami in via di essicazione. L'uomo all'epoca dei fatti - che risalgono al giugno del 2021 - deve ancora scontare un residuo di pena per altri reati, ma sta beneficiando dell'affidamento in prova. Una misura che di fatto si concilia con la sua attività parallela: lui - da quanto emerso - in quel periodo sfrutta il regime meno restrittivo per dedicarsi alla coltivazione illecita.
Fiorentini, «pizzicato» sul fatto, sostiene di aver acquistato la sostanza presso una rivendita autorizzata di cannabis light. Il titolare del negozio - sentito dagli inquirenti - conferma di conoscere il ragazzo e spiega che in effetti è un suo cliente. Lo stupefacente sequestrato viene però sottoposto ad analisi. L'esito del test rileva un principio attivo elevato: si tratta a tutti gli effetti di stupefacente con un valore alto di Thc - tetraidrocannabinolo - la componente psicoattiva che invece nella cannabis light è contenuta in percentuali minime (0,2%). Un accertamento che, di fatto, sgombera il campo dagli equivoci. Del resto, la piantagione e i ritrovamenti a casa di Fiorentini - stando all'ipotesi dell'accusa - proverebbero che la coltivazione era «organizzata» - come l'ha definita la pm - e curata anche nelle fasi successive destinate alla produzione dello stupefacente. La sostanza posta sotto sequestro, per il quantitativo considerevole, non poteva essere certamente finalizzata all'uso personale, anche se Fiorentini ha dichiarato di avere problemi di tossicodipendenza. Stando alla stima effettuata, da quelle venti piante, sarebbe stato possibile ricavare 1.903 dosi, da immettere nel giro di spaccio.
L'avvocato difensore David Cappetta a tutela del suo assistito ha evidenziato che - durante il controllo domiciliare - non è stato rinvenuto materiale utile né alla suddivisione né al confezionamento delle dosi. Anche la coltivazione - secondo la tesi difensiva - non era poi così strutturata, visto che sul posto i carabinieri non hanno ritrovato lampade e nemmeno fertilizzanti o altri strumenti necessari a ottimizzare la crescita delle piante. Non era una «serra», insomma, anche se la coltivazione è risultata rigogliosa. Il giudice deve aver accolto parte delle considerazioni perché ha condannato l'imputato per spaccio lieve ai sensi del comma 5 art. 73 del Dpr 309/1990 in materia di stupefacenti.
 
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