Gioco
Massa, per i lavori al tribunale mai fatti no al maxi-risarcimento da un milione e 250mila euro
Il Consiglio di Stato mette la parola fine a una vicenda nata ben 31 anni fa
Massa Trentun anni dopo, il Consiglio di Stato mette la parola fine alla vicenda dei lavori da 53 miliardi di lire, ideati, progettati e poi non realizzati al tribunale di Massa. Una sentenza che mette in fila tutti gli intoppi e i cavilli burocratici che hanno ostacolato la realizzazione delle opere, che avrebbero dovuto potenziare e ammodernare la struttura. La giustizia amministrativa interviene perché Fintecna, la società subentrata all’originaria appaltatrice, dal 2010 ha chiesto al Comune di Massa un risarcimento di circa un milione e 250mila euro, tra oneri sostenuti e mancato ricavo, ma adesso, anche il Consiglio di Stato, come sette anni fa il Tar, risponde che no, nessun risarcimento è dovuto; in pratica, si fa capire che non è colpa di nessuno se la burocrazia costringe a rivedere le cose.
In dettaglio, il ricorso su cui il Consiglio di Stato ha emesso la sentenza è del 2016, ed è stato presentato da Fintecna Spa (avvocati Anton Ugo Serra e Luigi Marotti), contro il Comune di Massa, non costituito in giudizio; obiettivo, la riforma della sentenza del Tar del 2015, quella in cui era stato negato il diritto al risarcimento.
La sentenza
La sentenza ripercorre tutta la vicenda, a partire dal lontano 8 gennaio 1991, quando il Comune di Massa stipula con la Edil Pro spa una convenzione per l’esecuzione di tutte le attività necessarie alla ristrutturazione e all’ampliamento, in regime di concessione, della sede degli uffici giudiziari di Massa.
La realizzazione dei lavori e il loro avvio erano condizionati all’integrale finanziamento da ottenere mediante prestito che il Comune di Massa, avrebbe dovuto accendere presso la Cassa Depositi e Prestiti (Cdp). A sua volta condizione per l’accesso al mutuo erogato da Cdp era la definizione e approvazione dell’intera fase progettuale delle attività oggetto di concessione.
L’iter
L’11 giugno 1992 il Consiglio comunale, con deliberazione n. 90, ha approvato il progetto di massima ed ha dato il nulla osta all’avvio della fase progettuale esecutiva; intanto Edil Pro diventa Servizi Tecnici spa (poi Fintecna); e ancora, una lista lunga paginata di capitoli, dalla consegna del progetto esecutivo (settembre 1993), alla concessione edilizia del 1995; i costi intanto sono lievitati, dagli originari 42 miliardi e 700 milioni a 53 e 845 milioni (la volumetria era passata da 32.000 metri cubi previsti ai 56.000 metri cubi indicati nel progetto esecutivo, anche per le migliorie chieste ai parcheggi), da finanziare con mutuo a carico dello Stato. Ma il progetto approvato in consiglio comunale è definitivo, e non esecutivo, perché mancano il nulla osta del Provveditorato alle opere pubbliche, un finanziamento certo (la preliminare autorizzazione del Ministero della Giustizia), il piano particellare di esproprio, la necessità di adeguare il capitolato speciale d’appalto alla nuova normativa sugli appalti (legge n. 109/1994), la necessità di acquisire il parere del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici. Nel 97 Fintecna spiega che occorre sottoscrivere un atto aggiuntivo alla convenzione ai fini del recepimento delle innovazioni legislative sopravvenute.
La burocrazia
Ma nelle more dell’approvazione del progetto esecutivo altri decreti ministeriali e circolari; serve una nuova modifica dello schema di atto aggiuntivo approvato dal Consiglio comunale. Ad aprile 2010 la società rompe gli indugi, diffidato il Comune ad eseguire la convenzione, a predisporre e sottoscrivere idoneo atto aggiuntivo e a reperire i finanziamenti necessari al pagamento dei corrispettivi maturati e maturandi in favore della ricorrente medesima. Il Comune non risponde, parte la causa civile.
Si chiedono 2 miliardi e 493 milioni di danni; il Tribunale passa la palla al Tar, che nel 2015, a fronte della richiesta di risoluzione della convenzione per inadempimento del Comune e il risarcimento del danno, repinge il ricorso ritenendo di non poter evincere, dal variegato articolarsi della vicenda in esame, inadempienze a carico dell’una o dell’altra parte. In definitiva cioè non erano state provate circostanze che dimostrassero l’inadempienza del Comune di Massa nell’esecuzione della convenzione e nella mancata sottoscrizione dell’atto aggiuntivo.
Ma come detto, anche il Consiglio di Stato respinge il ricorso, e ribadisce che non si può attribuire al comportamento dilatorio del Comune il ritardo della trasmissione del progetto esecutivo al Provveditorato regionale alle Opere pubbliche ai fini dell'approvazione e della richiesta del mutuo alla Cassa Depositi e Prestiti.
I ritardi nell’approvazione progettuale sono stati causati da una serie di circostanze tra le quali, oltre alla necessità di acquisire una serie di pareri e nulla osta da diverse amministrazioni. Quindi, ricorso respinto: un’opera faraonica che non si è fatta e non si farà.l
M.B.
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