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Eredità contesa, respinto il ricorso dell’avvocato Eleonora Vita: il testamento era tutto regolare
Carrara La Cassazione ha messo la parola fine su una delicata vicenda di eredità contesa legata ad un testamento del 2005 ed ha respinto il ricorso dell’avvocato Eleonora Vita, che era parte civile in un procedimento che aveva visto indagati, e già assolti in secondo grado, Pierluigi Chiappetta (zio della Vita) e Alberto Manfredi. Nella sentenza della cassazione , si ricostruisce che il 9 febbraio 2021, la Corte di Appello di Firenze in riforma della sentenza pronunciata il 17 maggio 2017 dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Lucca, in sede di giudizio abbreviato nei confronti di Pierluigi Chiappetta e Alberto Manfredi, li ha assolti dal reato di falsificazione del testamento, revocando anche quanto stabilito in sede civile e la dichiarazione di falsità del testamento redatto in data 13/01/2005 dal Notaio Rizzo di Viareggio.
Con la sentenza di primo grado gli imputati erano stati condannati alla pena (sospesa) di 2 anni ciascuno per il reato di falso ideologico in concorso e al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio e al pagamento di una provvisionale provvisoriamente esecutiva in favore della parte civile.
L’imputazione riguardava la presunta la falsa attestazione, in qualità rispettivamente di soggetto presente e di testimone e firmatario dell'atto pubblico testamentario redatto dal Notaio Francesco Rizzo (deceduto), della autenticità della sottoscrizione della scheda testamentaria, apparentemente effettuata in presenza del notaio, da parte di Bernardina Fornaciari. La sentenza d’appello, ora impugnata da Eleonora Vita, come detto ha assolto i due imputati, che avevano rinunciato alla prescrizione, sulla base degli esiti della nuova perizia del dott. Donato disposta nel corso del giudizio di appello la quale, differentemente dagli accertamenti grafologici disposti nelle precedenti fasi del processo e in un giudizio civile, ha ritenuto che la firma apposta sull'atto testamentario fosse autentica.
Nel suo ricorso, l’avvocato Eleonora Vita, parte civile, ha chiesto tra l’altro che non fosse utilizzabile o nulla la perizia del dott. Donato. Secondo la Cassazione però il ricorso va respinto in quanto nel suo complesso infondato. Ad esempio, rispetto alla perizia, ricordano i giudici della Suprema Corte, « risulta che all'udienza del 4 marzo 2019 dinanzi alla Corte di Appello il difensore di fiducia di Chiappetta, dopo la rinuncia alla prescrizione del suo assistito, avanzava richiesta di rinnovazione dell'incarico peritale con l'utilizzo, quali scritture di comparazione, di atti presenti presso pubblici uffici. Il Collegio con ordinanza motivata, avvalendosi dei propri poteri di integrazione istruttoria, espressamente sollecitati sul punto dalla difesa dell'imputato, riteneva assolutamente necessario procedere ad un nuovo accertamento peritale».
E, si fa notare, «Dagli atti del fascicolo esaminati dal Collegio risulta che per la Corte territoriale, il criterio in base al quale ha ritenuto di dovere disporre il supplemento istruttorio è stato proprio quello della "assoluta necessità"». Si osserva inoltre che «il giudizio assolutorio è fondato non solo sulle conclusioni peritali, ma anche da considerazioni fattuali e logiche di riscontro (la falsificazione della firma avrebbe richiesto il coinvolgimento del notaio, senza che ne sia nota o plausibile una ragione in tal senso) che complessivamente considerate hanno condotto ad un epilogo decisorio difforme rispetto a quello del giudizio di primo grado». Quindi l’avvocato Eleonora Vita, che si è vista respinto il ricorso, dovrà pagare le spese processuali e e anche le spese del giudizio ai due imputati, 3510 euro ciascuno oltre accessori di legge.
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M.B.
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