Sicurezza
Aumenti della Tari, i Comuni contestano le decisioni di Arera
L’autorità di regolazione autorizza un più quattro per cento Ifel, la Fondazione dell’Anci: «Solo una raccomandazione»
MASSA-CARRARA. «Il contenuto delle deliberazioni finora emanate dall’Autorità di regolazione energia, reti e ambiente (Arera) presenta alcuni punti di contatto controversi tra le attribuzioni concesse dalla legge all’Autorità e i poteri che la Costituzione e la legge ordinaria dello Stato conferiscono ai Comuni, dai quali possono derivare potenziali conflitti relativamente a regolamentazioni non compatibili. L’Autorità non ha purtroppo ritenuto di considerare le osservazioni dell’Anci e dell’Ifel in questa delicata materia». A sostenerlo è un documento redatto lo scorso 6 aprile dall’Ifel Fondazione Anci (Associazione nazionale dei comuni italiani), relativo alla delibera n. 15/2022 di Arera. In pratica i Comuni italiani contestano tale deliberazione, considerandola un’imposizione che limiterebbe la loro potestà ed autonomia nell’ambito della tassa sui rifiuti (Tari). Ad essere interessati da questo provvedimento, che consentirà di aumentare le tariffe sui rifiuti fino ad un massimo del 4%, sono i 100 Comuni dell’Ato costa, tra cui anche i 17 della nostra provincia.
Non è la prima volta che le decisioni di Arera finiscono al centro di contestazioni. È il caso, ad esempio, dell’altrettanto discussa delibera del 2013, con cui l’Autorità autorizzava i gestori del servizio idrico, tra cui Gaia Spa, a prevedere retroattivamente conguagli tariffari alle bollette dell’acqua, spalmati per gli anni successivi. «Appare auspicabile che i punti critici delle deliberazioni Arera e in particolare della delibera. n.15, -scrive Ifel- siano sollecitamente emendati, ovvero ne venga chiaramente espresso il valore di mera raccomandazione, anche ai fini della valutazione del servizio, così da evitare da un lato contenziosi formali tra enti e Autorità, ma soprattutto disorientamento e litigiosità superflui in un campo già caratterizzato da complessità gestionale e da ampie aree di mancati pagamenti». A sostegno delle sue affermazioni Ifel cita diversi articoli della Costituzione e del Testo unico degli enti locali, che riconoscono l’autonomia dei Comuni, «in generale e con specifico riferimento alla gestione delle entrate proprie. L’Arera -spiegano i Comuni italiani- fonda i suoi poteri sull’articolo 1, comma 527, legge 205/2017 (legge di bilancio 2018), ma è da premettere che tale norma di per sé, non autorizza esplicitamente, in alcuna parte del suo contenuto, deroghe o modifiche di norme di legge. Nel caso in cui si prospetti una sovrapposizione tra queste ultime e le prescrizioni dell’Autorità, -prosegue Ifel- «si ritiene che la legislazione ordinaria debba sempre prevalere rispetto alle determinazioni dell’Arera». Questo in ottemperanza al principio della gerarchia delle fonti del diritto, che sancisce la prevalenza della fonte di rango superiore rispetto a quella di livello inferiore, precludendo a quest’ultima di derogarvi o di porsi in contrasto con il contenuto della fonte sovraordinata.
Le prescrizioni di Arera, dunque, dovrebbero essere considerate «come una raccomandazione rispetto alla quale il Comune potrà regolarsi con ragionevolezza in relazione alla rilevanza territoriale dei casi e alle conseguenze organizzative dell’eventuale modifica regolamentare». Arera, però, «ritiene che i Comuni nell’esercizio della propria potestà regolamentare siano obbligati a recepire le indicazioni fornite dagli atti regolatori». Questa situazione avrebbe come conseguenza che «la potestà regolamentare rimane in capo ai Comuni, ma deve obbligatoriamente essere esercitata sulla base delle indicazioni di Arera». Ragionando così, secondo Ifel, «di fatto si annulla la potestà regolamentare, perché questa deve potersi esplicare attraverso scelte discrezionali che si muovono all’interno di principi generali o di opzioni consentite dalla legge e, soprattutto, che tengono conto delle condizioni territoriali e dell’organizzazione dell’ente locale». Il compito di Arera, insomma, avrebbe dovuto essere quello di «delineare un quadro ottimale verso cui tendere, evitando di appesantire i Comuni con nuovi obblighi di dubbia efficacia». Invece, conclude Ifel, «il principale risultato degli interventi recati dalla delibera n.15/2022, rischia di sostanziarsi in un aumento di incertezza e incoerenza nella disciplina della gestione del prelievo sui rifiuti».
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