La manifestazione
Cave e fossi, il primo round è per il Comune
La Vennai si era rivolta al presidente della Repubblica, il parere del consiglio di Stato: «Da respingere»
Carrara. Il caso del fosso demaniale Carbonera, relativo alla cava omonima, finisce al Consiglio di Stato dopo il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla società Guglielmo Vennai spa. E il ricorso, questo il parere, deve essere respinto. Un primo pronunciamento su una vicenda, quella dei fossi demaniali, da mesi al centro dell’attenzione.
Il ricorso era stato stato presentato contro il Comune di Carrara e la Regione Toscana, obiettivo, l’annullamento, dei provvedimenti relativi, compresa la richiesta di concessione alla Regione Toscana dell’area relativa all'area del Fosso di Carbonera interessato da viabilità.
Nella sentenza, si ricostruisce che la Vennai aveva dichiarato al Comune di Carrara il 19 dicembre 2019 una difformità volumetrica già realizzata superiore ai 1000 metri cubi rispetto al progetto di coltivazione autorizzato; conseguentemente, il Comune di Carrara, aveva ordinato la sospensione delle lavorazioni nelle aree difformi, con richiesta di presentazione e realizzazione di un progetto di messa in sicurezza e risistemazione ambientale dell'area; la Vennai aveva quindi presentato il relativo progetto (il 23 marzo 2020), per il quale veniva esclusa la necessità di valutazione di impatto ambientale (Via). Dopo la conferenza di servizi , il Comune di Carrara adottava la determinazione n. 3581 del 30 settembre 2020, con la quale ha autorizzato l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e risistemazione ambientale della cava n. 79 "Carbonera B" nel bacino di Miseglia, con varie prescrizioni tra cui "La società Guglielmo Vennai spa dovrà entro 60 giorni dall'autorizzazione richiedere apposita domanda di concessione alla Regione Toscana - direzione regionale difesa del suolo e protezione civile - settore Genio Civile Toscana Nord come da nota prot. n. 36264 del 07.07.2020 relativa all'area del Fosso di Carbonera interessato da viabilità".
Ritenendo illegittima e lesiva dei propri diritti e interessi quest’ultima prescrizione “relativa all'obbligo di domandare alla Regione Toscana la concessione di un'area considerata come appartenente al demanio idrico”, la Vennai ha fatto ricorso sul punto specifico. Tra le motivazioni, il fatto che la società ha sempre operato nell'intera area oggetto della concessione livellaria e nei terreni di sua proprietà, come dimostrato dalla relazione tecnica dell'Ing. Gardenato, depositata, che dimostrerebbe come il fosso di Carbonera B “non possiede da tempo immemore alcuna valenza di tipo idraulico” e costituisce una zona che è “sempre stata occupata da detrito di un ravaneto, parte da una strada di accesso di tipo comprensoriale esistente da molti decenni e parte da piazzali a servizio di cava, nonché, addirittura da alcuni edifici accatastati all'interno del fosso stesso”, ragion per cui “non possiede alcuna delle caratteristiche di corso d'acqua, né di carattere temporaneo e tanto meno permanente”; e ancora, la prescrizione impugnata si porrebbe in contrasto tanto col regime del demanio idrico statale quanto con la delibera del consiglio regionale n. 28/2020, la quale dimostrerebbe come il presunto "Fosso di Carbonera" non faccia parte nemmeno del reticolo idrografico regionale, di cui alla legge regionale della Toscana n. 79 del 2012.
Ma a detta del consiglio di Stato il ricorso è infondato nel merito. I giudici osservano che la demanialità del fosso di Carbonera, cui si riferisce la controversia, non costituisce l’oggetto diretto e immediato dell’azione proposta, ma rappresenta solo una questione che incide incidentalmente sull’oggetto principale del ricorso, che è costituito dalla legittimità della prescrizione apposta dall’Amministrazione all’autorizzazione n. 3581 del 30 settembre 2020. «La questione della demanialità o della proprietà privata del fosso - scrive il Consiglio di Stato - come peraltro preannunciato in ricorso, sarà oggetto di una separata azione di cognizione da proporsi dinanzi all’Autorità giudiziaria dotata di giurisdizione su tale specifica domanda».
Dalla cartografia allegata anche dalla Vennai, si fa notare, si evince che il Fosso di Carbonera, essendo individuato come "area puntinata", è un'area di demanio idrico. Né la asserita perdita della funzionalità idraulica di detto fosso può di per sé costituire un motivo sufficiente per la sclassificazione dell’area. Insomma, per ora «il ricorso deve giudicarsi infondato e, andrà come tale respinto». La partita dei fossi demaniali rimane intricata e aperta.
Non lasciare decidere l'algoritmo:
scegli Il Tirreno per le tue notizie su Google
