Gioco
«Pensione dovuta». Il maestro di tennis vince il set contro Inps
Massa, aveva presentato domanda che era stata rifiutata. Il giudice del lavoro Lama però condanna l’istituto a pagare
MASSA. Nelle pagine della sentenza a firma del giudice del lavoro del tribunale di Massa, il dottor Augusto Lama, lo ribadisce: quel maestro di tennis «aveva diritto» alla «fruizione della pensione di anzianità anticipata». Una vicenda che ha trovato il suo epilogo però solo alla fine del gennaio scorso, con tanto di sentenza, e iniziata in coda al 2014.
Tutto parte quando il maestro apuano (assistito dai legali Manuela Aiazzi e Nicola Andreazzoli, del foro di Massa-Carrara), dopo aver lavorato per trent’anni – dal novembre 1983 fino al 2013 – in un circolo pratese presenta alla direzione Inps apuana la «prima domanda amministrativa» della «pensione di anzianità anticipata nella gestione ex Enpals e nel Fondo ordinario»; una domanda tuttavia che viene «respinta», come si legge nelle pagine della sentenza, il 9 marzo 2015. Da qui, parafrasando l’iter, parte il ricorso del maestro per il quale l’Inps apuano si costituirà in giudizio. «La sussistenza del rapporto di lavoro subordinato» del maestro, «oltre a essere pacificamente ammessa dalle parti in conflitto, è del tutto pienamente comprovata dai documenti depositati ed acquisiti» e disciplinata dal contratto collettivo nazionale «per i dipendenti delle palestre e degli impianti sportivi per l’educazione fisica e la cura dell’estetica del corpo in vigore all’epoca dei fatti», viene sancito dalle carte nelle quali il giudice ha condannato l’Inps apuana a liquidare verso l’ex maestro di tennis «la pensione di anzianità anticipata, nell’importo che risulterà normativamente dovuto» in base ai «contributi versati», partendo dal novembre 2014 e cioè dalla domanda presentata, «oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge sulle somme rivalutate, a decorrere dalle date di maturazione del diritto del ricorrente alla corresponsione dei singoli ratei della pensione suddetta a quella del saldo effettivo»; questo oltre le spese legali. La spiegazione è fornita nelle pagine della sentenza: «Sussistevano», si legge, «pienamente» alla data della presentazione del novembre 2014, «i requisiti contributivi previsti per ottenere la pensione anticipata di vecchiaia»; questo, secondo l’articolo 9 della legge del marzo 1981 numero 23, per cui «gli sportivi professionisti iscritti al fondo speciale», «possono conseguire il diritto alla pensione al compimento del quarantacinquesimo anno di età per gli uomini e del quarantesimo anno di età per le donne, quando risultino versati o accreditati in loro favore contributi per almeno venti anni, compresi quelli versati per prosecuzione volontaria e se la contribuzione di cui al comma precedente deve risultare versata per lavoro svolto con la qualifica di professionista sportivo, condizioni che sussistevano e coesistevano entrambe nei confronti» del maestro apuano che, «al momento della presentazione della domanda suddetta», aveva 59 anni e oltre trent’anni di contributi versati».
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