Attenzione
Buoni venduti “alla cieca” Ora le Poste devono risarcire
La vicenda risale al 2007 e riguarda una risparmiatrice che insieme alla madre investì 2.500 euro. La donna è stata assistita dall’avvocata Francesca Galloni
carrara. L’operatore di Poste italiane aveva venduto i buoni fruttiferi senza fornire alla risparmiatrice tutte le caratteristiche necessarie, e così al momento della riscossione le era stato negato quanto dovuto. Ma il giudice di pace, cui la risparmiatrice si è rivolta assistita da Confconsumatori, dopo 14 anni ha disposto il rimborso integrale dei titoli.
La vicenda risale al 2007, quando una risparmiatrice aveva acquistato, insieme con la madre, due buoni postali fruttiferi dal valore di 2.500 euro ciascuno in uno sportello di Poste Italiane di Carrara, senza che le venissero fornite le indicazioni obbligatorie, compresa la tipologia dei buoni, le loro caratteristiche e la data di scadenza. Anni dopo, nel 2019, al momento della richiesta di riscossione dei buoni, l’ufficio postale l'ha informata a voce che non le sarebbe stato liquidato alcun importo. La risparmiatrice si è così rivolta alla Confconsumatori di Massa-Carrara per sporgere reclamo nei confronti di Poste.
Dopo la lettera di contestazione rimasta senza risposta, la risparmiatrice, seguita dall’avvocata Francesca Galloni responsabile di Confconsumatori Massa-Carrara, ha deciso di agire in giudizio davanti al giudice di pace di Carrara. Il giudice Locane, ha accolto tutte le contestazioni svolte dal legale, avvocata Francesca Galloni nel corso del giudizio, rigettando le eccezioni di prescrizione di Poste, affermando che i due buoni non riportavano alcun elemento dal quale poter evincere la data di scadenza dalla quale poter azionare la relativa domanda di riscossione e «solo in seguito al rigetto dell’istanza di rimborso le attrici (madre e figlia) sono state messe in grado di esercitare il loro diritto al rimborso e, rispetto a tale termine, decorre (ex art. 2935 c.c.), il termine decennale di prescrizione».
Il giudice di pace di Carrara, rifacendosi anche alla determina dell'Arbitro bancario e finanziario di Roma (n. 11045/2020), ha pertanto accolto la domanda della risparmiatrice con la sentenza (la numero 199/2021), riconoscendo come Poste avesse totalmente disatteso i doveri e le regole di adempimento previsti a seguito del decreto ministeriale del 19/12/2000 per i buoni successivi a tale data. «Non vi è alcuna prova in giudizio che l’intermediario, in sede di sottoscrizione, abbia adempiuto ai doveri di trasparenza e di informazione imposti dalla normativa di riferimento e soprattutto di render nota la data di scadenza del titolo, provvedendo a consegnare il foglio informativo analitico. Nelle ipotesi in cui i buoni siano privi di indicazione della scadenza, come nella fattispecie concreta, il termine di prescrizione non può ritenersi maturato, pertanto i relativi possessori hanno diritto al rimborso». «Si tratta di una sentenza molto importante e significativa – commenta l’avvocata Galloni – non solo per la vittoria conseguita, ma anche come precedente per tutti quei risparmiatori che si trovano in possesso di buoni postali fruttiferi che Poste si rifiuta di liquidare totalmente o anche in parte, perché li ritiene prescritti o per altre motivazioni spesso infondate. Per questo motivo invitiamo tutti coloro che siano in possesso di buoni postali fruttiferi di rivolgersi agli sportelli di Confconsumatori per tutte le contestazioni del caso e portare avanti la battaglia “Buono tradito” che la nostra associazione intraprende da mesi».
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