Gioco
Lavoratore esposto all’amianto: negato il risarcimento alla famiglia
massa. Prosegue la bocciatura dei ricorsi presentati da alcuni ex lavoratori del Nuovo Pignone sull’esposizione prolungata all’amianto, che, a detta loro, ne aveva causato l’insorgere di patologie. L’ultimo, in ordine di tempo, è quello di Cesare Acconci, carpentiere in forza allo stabilimento massese dal 1962 al 1988.
Acconci, nel frattempo scomparso per una grave malattia, è uno dei tanti lavoratori, circa 70, che negli anni hanno fatto causa all’ex Nuovo Pignone. Chiedevano il risarcimento del danno biologico, morale ed esistenziale conseguente all'esposizione a sostanze morbigene, quali l'amianto. Ricorsi che però sono stati rigettati in tutti i gradi di giudizio.
Secondo la Cassazione, già la corte di appello aveva riconosciuto che l'esposizione all’inalazione di fibre d’amianto c’era stata, ma entro i parametri di legge, e quindi le patologie insorte erano invece dovute ad altri fattori, ma non al posto di lavoro. Questo, per i danni biologici. Ma anche per i danni morali la corte distrettuale osservava che dovevano essere obiettivamente riconoscibili come conseguenza dell'illecito, e non era sufficiente la deduzione di generici stati d'animo (stress, disagio, angoscia, ricorrenti per altri casi analoghi) «del tutto disancorati da elementi obiettivi e alla stregua dei quali poter inferire un concreto peggioramento della vita interiore, affettiva e di relazione».
Pertanto, le richieste sono state respinte. A quel punto l’ultima strada per i familiari era quella che portava in Cassazione. Hanno presentato ricorso che sostenendo che la corte di appello avesse «escluso la sussistenza del danno morale e/o esistenziale, nonostante la deduzione fin dal primo grado di precise allegazioni e nonostante la consulenza tecnica avesse, comunque, riconosciuto, la nocività dell'ambiente in cui operavano tutti i lavoratori».
Ma anche qui il responso per i familiari è stato negativo. Come si legge sempre nelle motivazioni dell’ordinanza, la Cassazione aveva già respinto analoghi ricorsi proposti da altri ex lavoratori del Nuovo Pignone.
Inoltre, motivando le ragioni del respingimento, la Cassazione ha specificato che la corte territoriale «ha affermato che nella concreta fattispecie di causa non erano stati allegati elementi obiettivi, dotati di un sufficiente grado di specificità, sulla base dei quali risalire alla sofferenza ed al cambiamento delle abitudini di vita derivati dalla consapevolezza della esposizione lavorativa ad agenti nocivi».
Insomma, tutto in punta di diritto. Non si è trattato di un respingimento, quello di Genova, fondato sulla inammissibilità della prova per presunzioni, bensì sulla genericità delle allegazioni indizianti. E già in precedenza analoghi ricorsi di ex lavoratori del Nuovo Pignone erano stati rigettati. Per tutte queste ragioni la Cassazione ha respinto il ricorso, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, poco più di 5 mila euro. Termina così una storia iniziata almeno 15 anni fa, se non prima; e che si è conclusa nel modo più amaro, a tratti dal sapore di beffa.
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