Proteste
Costo dei lavori gonfiati, confermato risarcimento
Condanna della corte dei conti a personale della Camera di commercio e dell’Eams in merito alla vicenda del Museo del marmo
carrara. Anche la sezione seconda centrale d’appello della corte dei conti ha confermato la condanna per il personale della Camera di commercio e dell’Eams in merito alla vicenda dei lavori per l’impianto fotovoltaico al Museo del marmo. Lavori i cui costi sarebbero stati gonfiati. Da qui la condanna, in primo e secondo grado, contro cui avevano presentato ricorso Gloria Giorgi, Francesca Cordiviola, Gianfranco Castrovinci, Alessandro Beverini e Maurizio Narra.
Il danno erariale contestato era di complessivi 183. 404, 15 euro in favore della Camera di commercio di Massa-Carrara, derivato dalle spese sostenute per la progettazione, realizzazione ed installazione di un impianto fotovoltaico al Museo del Marmo di Carrara, ed è stato calcolato in misura pari alla differenza tra gli oneri sostenuti dalla Camera di commercio, 361. 766, 55 euro oltre Iva, ed i costi, 178. 362, 15 euro oltre Iva, sostenuti dalla società a capitale interamente pubblico, Eams s. r. l. affidataria dell’intervento.
Questi i ruoli ricoperti all’epoca dei fatti: Gloria Giorgi, responsabile dell’Ufficio Provveditorato della Camera di Commercio (dal luglio 2003) e responsabile unico del procedimento; Gianfranco Castrovinci, direttore generale di Eams srl (dal 30 giugno 2005 al 31 gennaio 2013) e firmatario del contratto di affidamento dei lavori; Alessandro Beverini, segretario generale della Camera di Commercio; Maurizio Narra, componente della Giunta camerale, nonché vicepresidente dello stesso ente e presidente del cda di Eams; Francesca Cordiviola, dirigente dell’area amministrativa, pianificazione e controllo di gestione della Camera di Commercio.
I fatti risalgono al 2011; la Procura contabile, si ricorda, ebbe modo di accertare una ragguardevole differenza tra la somma corrisposta dalla Camera di Commercio ed il costo sostenuto da Eams srl, in concreto euro 3. 381/KW a carico dell’ente camerale, rispetto al costo effettivo che si attestava tra 1. 600 e 1800 euro per KW.
Tutti i ricorrenti hanno «dedotto il medesimo errore revocatorio in cui sarebbe incorso il giudice d’appello dichiarando l’inammissibilità per tardività del report del Politecnico di Torino – si legge nella sentenza –, che integrerebbe un mezzo di prova idoneo a contrastare l’ipotesi accusatoria della non congruità dei prezzi contrattuali corrisposti per la realizzazione di un impianto fotovoltaico». I ricorsi, dice la corte dei conti, «sono inammissibili. L’errore prospettato non integra i requisiti dell’errore revocatorio, nei termini delineati dalla disciplina vigente e nell’interpretazione fornita da costanti orientamenti giurisprudenziali di tutte le giurisdizioni».
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