Il Tirreno

Le motivazioni della corte di appello 

«Trentini aveva il diritto di rinunciare a vivere»

«Trentini aveva il diritto di rinunciare a vivere»

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massa. La Corte di Appello di Genova, l’aprile scorso, ha confermato l’assoluzione in primo grado di Mina Welby e Marco Cappato dall’imputazione di istigazione e aiuto al suicidio per aver assistito Davide Trentini, malato di sclerosi multipla cronica progressiva, nel raggiungere la Svizzera per ricorrere al suicidio assistito. E adesso, con la pubblicazione delle motivazioni, il giudice d’appello, spiega il perché di quella conferma. È stata la Corte d’Assise di Massa, presieduta dal giudice Ermanno De Mattia, nel luglio 2020, a dire che Mina Welby e Marco Cappato non solo non hanno istigato al suicidio Davide Trentini che, come emerso in aula, da anni voleva far cessare i suoi dolori terribili senza causarsi ulteriori sofferenze, ma a riconoscere anche che, nonostante abbiamo aiutato Davide a morire con il suicidio assistito, Mina Welby e Marco Cappato non hanno commesso reati. La Corte di Assise si è espressa sulla non punibilità di chi dia sostegno ad un malato che voglia ricorrere, come nel caso di Trentini, al suicidio assistito senza dipendere però da un macchinario che lo tenga in vita. La procura massese è ricorsa in appello, ma i giudici di Genova hanno confermato la sentenza di primo grado: «Il lapidario divieto di aiutare taluno a procurarsi la morte, contenuto nella norma coniata in un periodo storico in cui lo scopo unico era tutelare ad ogni costo la vita intesa come bene sociale, va coniugato – si legge nelle motivazioni – col diritto ad una vita dignitosa e al rifiuto di trattamenti terapeutici a fronte di una malattia che abbia esito certamente infausto. Davide – si legge ancora nelle motivazioni – viveva una vita artificiale, fonte di insopportabile dolore fine a se stesso, perché la guarigione non sarebbe stata possibile, mentre la malattia sarebbe progredita sino a provocargli la morte in un giorno non definibile, ma certo». Se Trentini non era dipendente da una macchina, perché qui stava la discriminante, era «sottoposto – spiega la Corte di Appello – a trattamento terapeutico indispensabile per la sua sopravvivenza, a prescindere dalla presenza o meno di macchinari». Già in primo grado – spiega il giudice d’appello – emerge che senza alcuni farmaci Trentini non sarebbe sopravvissuto. Esattamente come chi dipende da un macchinario. Se quindi aveva diritto di interrompere tale terapia essenziale per la sua vita e di avviarsi alla morte, non gli può essere negato il diritto di rinunciare a vivere ancor prima di affrontare la brutale agonia... Legittima era l’aspirazione alla conclusione della vita, lecito era il suicidio assistito, poiché frutto dell’autodeterminazione a congedarsi da una esistenza che non era più in grado di apprezzare, divenuta esclusivamente indicibile sofferenza». «Questo passaggio delle motivazioni – spiega l’avvocata di Welby e Cappato Filomena Gallo (nel collegio difensivo anche Maria Grazia Menozzi) – afferma un diritto fondamentale». Poi l’avvocata Gallo ricorda che l’associazione Luca Coscioni ha redatto, con giuristi ed esperti, un quesito referendario per la legalizzazione dell’eutanasia. —

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